Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29159 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 11/11/2019), n.29159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19998 – 2018 R.G. proposto da:

RI.NA. ANTINFORTUNISTICA di R. e C. s.a.s. – p.i.v.a.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

ricorso dall’avvocato Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliata

in Roma, alla piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio

dell’avvocato Elisabetta Nardone.

– ricorrente –

contro

TREVI 2000 società consortile cooperativa a resp. lim. in

liquidazione – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente

dall’avvocato Mauro Carboni e dall’avvocato Ciro G. Trabalza ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Val Gardena, n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Lucio De Angelis.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8798/2018 della Corte di Cassazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 maggio 2019 e nella camera di consiglio del 19 giugno 2019 dal

consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 8798/2018 questa Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione iscritto al n. 19070/2013 r.g. ed ha rigettato il ricorso per cassazione iscritto al n. 23908/2013 r.g. entrambi proposti dalla “RI.NA. di R. e N. Antinfortunistica” s.n.c. (ora “RI.NA. Antinfortunistica di R. e C.” s.a.s.) nei confronti della “Trevi 2000” società consortile cooperativa a resp. lim. in liquidazione, avverso la sentenza n. 249/2013 della corte d’appello di Perugia.

2. Con ricorso notificato il 27.6/3.7.2018 la “RI.NA. Antinfortunistica di R. e C.” s.a.s. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 8798/2018 di questa Corte di legittimità.

Adduce che, con il quinto motivo dei ricorsi per cassazione esperiti avverso la sentenza n. 249/2013 della corte d’appello di Perugia, “non aveva dedotto che (…) sarebbe cessata la materia del contendere. Aveva, per converso, precisato che, avendo Trevi 2000 perso con il collaudo la detenzione qualificata (…), nessuna reintegra poteva ad essa essere concessa, non potendosi ripristinare fisicamente alcuna detenzione” (così ricorso, pag. 5).

Deduce dunque che si configura l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, previsione, quest’ultima, richiamata dall’art. 391 bis c.p.c..

3. La “Trevi 2000” società consortile cooperativa a res. lim. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

4. Questa Corte spiega quanto segue.

Innanzitutto, che l’errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato; che tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (cfr. Cass. sez. un. 12.6.1997, n. 5303).

Altresì, che in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (rimedio esperibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis c.p.c.), l’errore che può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perchè le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi del citato art. 395 c.p.c., n. 4, sia poichè un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (cfr. Cass. 22.3.2005, n. 6198; Cass. (ord.) 23.1.2012, n. 836).

Ancora, che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (cfr. Cass. (ord.) 15.2.2018, n. 3760; Cass. 6.6.2016, n. 11530, secondo cui, in tema di revocazione, integra errore revocatorio di fatto, che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, legittima la revocazione della sentenza resa dalla Corte di cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso, non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione “in iure” circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente).

5. Su tale scorta si osserva quanto segue.

In primo luogo è da escludere che questa Corte sia incorsa in un errore di lettura (cfr. in tal senso memoria della ricorrente, pag. 1) del quinto motivo dei ricorsi esperiti dalla “RI.NA.” s.n.c. (ora s.a.s.).

Difatti, per un verso, la ricorrente prospetta che “aveva dedotto come fatto presupposto che l’intervenuto collaudo (…) della strada di lottizzazione, realizzata da Trevi 2000 (…), aveva privato Trevi 2000 della detenzione qualificata su quella strada, con la conseguenza, quindi, che, mancando quella detenzione, non era possibile concedere alcuna reintegra a Trevi 2000” (così ricorso, pagg. 10 – 11). Per altro verso, nell’incipit del passaggio motivazionale con cui si è argomentata l’infondatezza del quinto motivo dei ricorsi, questo Giudice ha specificato – ed in tal guisa ha denotato di aver ben “compreso” l’esperito mezzo di impugnazione – che “la ricorrente ha sostenuto anche nei gradi di merito che la detenzione era cessata già prima dell’instaurazione del giudizio e che l’azione non poteva esser proposta” (così sentenza n. 8798/2018, pag. 10. Ancor prima, nella parte in cui ha enunciato il contenuto del quinto motivo dei ricorsi, questa Corte ha puntualizzato: “la sentenza (n. 249/2013 della corte d’appello di Perugia), pur asserendo che solo con il collaudo fosse venuta meno la detenzione della società resistente (…)”.

In secondo luogo, viepiù alla luce dei passaggi motivazionali testè riferiti, non può che condividersi il rilievo della controricorrente, secondo cui “vi è certezza assoluta che il fatto (detenzione qualificata e collaudo o consegna dell’opera) era stato un punto controverso sul quale la Sentenza ebbe a pronunciare (…)” (così memoria della controricorrente, pagg. 5 – 6). La decisione ha affrontato il problema posto e lo ha assimilato argomentativamente all’ipotesi in cui proprio per la sopravvenienza di una situazione nuova viene meno addirittura la materia del contendere e ha tratto ragioni di rigetto dalla giurisprudenza relativa a questa ipotesi, che ricomprende quella delineata nel motivo (cui concettualmente e logicamente si apparenta appropriatamente), cioè quella del venir meno – asseritamente – della situazione possessoria in corso di causa.

In terzo luogo – pur ad attribuire esclusiva valenza al passaggio motivazionale a tenor del quale “il fatto che la detenzione fosse cessata in corso di giudizio (…), non può ritenersi cessata la materia del contendere ove permanga l’interesse ad agire o a contraddire” (così sentenza n. 8798/2018, pag. 10) – è innegabile che il preteso, supposto errore, così come prospettato, cade sul contenuto concettuale delle tesi difensive veicolate dal quinto motivo dei ricorsi esperiti da “RI.NA.” avverso la sentenza n. 249/2013 della corte di Perugia; il preteso errore, cioè, si risolve nella prospettazione dell’erronea interpretazione del quinto motivo dei pregressi ricorsi per cassazione. Pertanto la censura si risolve nella richiesta, abilmente proposta, di un inammissibile riesame del motivo, che è stato invece valutato e insindacabilmente respinto.

6. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.a.s. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “RI.NA. Antinfortunistica di R. e C.” s.a.s., a rimborsare alla controricorrente, “Trevi 2000” società consortile cooperativa a res. lim. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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