Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29158 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ERREBI s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale de Veneto, sez. 22 Venezia, n. 28, depositata il 23.6.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO

Con sentenza 23.6.2008 n. 28 la CTR della regione Veneto sez. 22 Venezia rigettava l’appello proposto dall’Ufficio di Treviso della Agenzia delle Entrate confermando la pronuncia di prime cure dichiarativa della illegittimità dell’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni notificato ad ERREBI s.r.l. avente ad oggetto il recupero della imposta di registro dovuta in conseguenza della cessione di immobile situato in area edificabile dotata di strumento urbanistico, anteriormente alla verificazione del presupposto (edificazione dell’area entro cinque anni dall’acquisto) richiesto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 per la fruizione della imposta proporzionale (1%) agevolata;

i Giudici territoriali rilevavano che la norma agevolatrice prescindeva dal requisito della identità del soggetto acquirente l’immobile e di quello che realizzava l’intervento edificatorio, essendo sufficiente il rispetto del termine previsto per l’utilizzazione edificatoria (entro il quinquennio dall’acquisto);

rilevavano altresì che la società contribuente aveva iniziato i lavori di edificazione prima della cessione delle aree;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data 18.9.2009 al domiciliatario del contribuente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, deducendo la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 nonchè vizio motivazionale; è rimasta contumace la società intimata.

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l’accoglimento del ricorso, osservando quanto di seguito trascritto:

“………Ritenuto:

che il primo motivo è fondato alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo il quale il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente, tanto in considerazione della ratio legis che va individuata nella finalità di agevolare l’attività edilizia di attuazione dei piani particolareggiati, diminuendo per l’acquirente edificatore il primo costo dell’edificazione connesso all’acquisto dell’area. Diversamente nel caso in cui si aderisse alla interpretazione fatta propria dalla CTR veneziana, la norma verrebbe ad agevolare un soggetto – primo acquirente – diverso da quello – successivo acquirente – che realizza il risultato (edificazione dell’area) cui la norma è preordinata, non potendo negarsi che la agevolazione fiscale opera anche quale incentivo a favore delle imprese allo sviluppo della attività edilizia nel settore. Inoltre la interpretazione estensiva della CTR verrebbe ad innescare seri conflitti sull’attribuzione del beneficio tra il primo acquirente ed il successivo (che abbia edificato nel quinquennio): il primo potendo fare valere nei confronti della Amministrazione la mera condizione obiettiva dell’avvenuta edificazione entro i cinque anni dall’acquisto; il secondo rivendicando a sè entrambi i presupposti della fattispecie previsti dalla norma agevolatrice (acquisto di area edificabile in virtù di strumento urbanistico; utilizzazione edificatoria nel quinquennio);

– che anche il secondo motivo è fondato. La CTR veneta si è limitata ad affermare che nel quinquenni dall’acquisto del terreno la società contribuente aveva ottenuto il rilascio della concessione edilizia ed aveva provveduto ad iniziare i lavori il 6.9.2000 su più punii dell’area appartenente alla lottizzazione. Tale motivazione, prescindendo da una compiuta verifica della esatta consistenza delle opere realizzate al momento della cessione dell’area, è affetta da insufficienza in quanto non consente la verifica della congruità logica della affermazione secondo cui dovrebbe ritenersi realizzato il presupposto normativo della avvenuta utilizzazione edificatoria dell’area: altro infatti è il requisito della vocazione edificatoria di un’area (che si ravvisa tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta ai fini della edificabilità gli stessi risultati del piano particolareggiato: Corte cass. 5^ sez. 20.6.2008 n. 16835); altro è la effettiva trasformazione dell’area mediante esercizio della attività edilizia, dovendo intendersi per avvenuta utilizzazione edificatoria una innovazione che comporti un intervento edilizio definibile in relazione agli elementi strutturali minimi indispensabili a riconoscerlo come tale, in relazione alla specifica tipologia di costruzione assentita dal provvedimento amministrativo;

pertanto, con riferimento alle opere di tipo residenziale, tali elementi possono ritenersi integrati dalla realizzazione del cd.

rustico e dal completamento della copertura, mentre per le opere edilizie diverse occorrerà riferirsi al completamento delle caratteristiche funzionali delle stesse (arg. L. n. 47 del 1985, ex art. 31, comma 2 e art. 2945 bis c.c., u.c.).

Alla omissione di tale accertamento – che rende palese il vizio di insufficiente motivazione della sentenza – dovranno provvedere i Giudici di merito nella fase di rinvio…………”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione.

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della regione Veneto che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati provvedendo ad emendare la motivazione da vizi riscontrati nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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