Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29158 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 11/11/2019), n.29158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19438-2017 proposto da:

F.C. quale socia illimitatamente responsabile della

Società (OMISSIS) SNC e nella qualità di erede con beneficio

d’inventario dell’altro socio G.E. e quale rappresentante

della predetta Società in nome collettivo (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRESCIA 29, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ZACHEO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO

CARACUTA;

– ricorrente –

contro

IMBALLAGGI LUBELLI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24,

presso il Dott. GA.MA., rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE ANTONIO FATANO;

– controricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

G.E. E F.C., BIG DRUM ITALIA SRL, DITTA

N.R., DKS AROMATIC SRL, ORVAT SRL, SPORTFIVE SRL, ICO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 652/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 19/6/2017, la Corte d’appello di Lecce ha dato atto della rinuncia all’azione da parte di F.C., in proprio e quale erede del coniuge G.E., che era anche amministratore unico della società, e quindi del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento della snc (OMISSIS) e dei soci G.E. e F.C., osservando come non potesse limitarsi detta rinuncia come resa nei confronti del solo Fallimento e non anche dei creditori istanti, non contenendo la rinuncia alcuna limitazione nei confronti del destinatari, nè potendosi ammettere scissioni soggettive nella declaratoria di fallimento. La Corte del merito ha posto le spese del grado a carico della F..

Ricorre avverso detta pronuncia, con cinque motivi, F.C., quale socia illimitatamente responsabile della società (OMISSIS) snc, nonchè quale erede con beneficio d’inventario di G.E., e quale rappresentante della società indicata.

Si difende con controricorso la sola Imballaggi Lubelli srl; le altre parti sono rimaste intimate.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 189 e 112 c.p.c., sostenendo la tardività dell’eccezione “accolta in sentenza, di estensione degli effetti della transazione nei confronti degli appellati che non l’hanno sottoscritta e, comunque, di estinzione del diritto fatto valere dagli appellanti per rinuncia”, essendo stata detta eccezione sollevata da Big Drum Italia solo in comparsa conclusionale e da Imballaggi Lubelli solo nella replica e non già quindi in sede di precisazione delle conclusioni; col secondo motivo, la F. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo la inidoneità della dichiarazione di rinuncia agli atti ed all’azione a far dichiarare cessata la materia del contendere, che da tale rinuncia non si poteva dedurre la volontà di rinunciare all’intero giudizio, che in tal senso la parte aveva specificato la dichiarazione di rinuncia alla prima udienza successiva al deposito dell’atto, e che, a ritenere corretto il principio affermato dalla Corte del merito a pag. 3, detto Giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione parziale del processo.

Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1968 c.c., sostenendo che la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del giudizio in mancanza della preventiva omologazione della transazione da parte del Tribunale, sentito il pubblico ministero; col quarto e col quinto motivo, la parte si duole della condanna alle spese nei confronti della Curatela, nonchè di Imballaggi Lubelli e Big Drum Italia.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

La dichiarazione della sig. F., in proprio e quale erede del coniuge G.E., di rinuncia “agli atti ed all’azione del giudizio”, è stata intesa dalla Corte d’appello, nella valutazione sua propria, quale rinuncia all’impugnazione da parte di tutti gli appellanti, da cui è conseguita la declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, con la condanna della rinunciante alle spese a favore delle controparti.

Con detta pronuncia, la Corte del merito ha reso applicazione dell’orientamento seguito da questa Corte, come ribadito, tra le ultime, nella pronuncia 5250/2018, che ha a sua volta ha richiamato la decisione 20191/2011, secondo la quale la rinuncia da parte dell’appellante all’azione, nel giudizio d’appello, a differenza della rinuncia agli atti, non richiede accettazione della controparte e comporta anch’essa l’applicazione della regola di cui all’art. 306 c.p.c., comma 4, per cui il rinunciante deve rimborsare alle altre parti le spese.

Specificamente, la pronuncia 20191/2011 ha affermato che, per giurisprudenza costante, “la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all’azione (o rinuncia all’impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l’accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all’impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; l’identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all’impugnazione fa venir meno il potere- dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all’impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame indipendentemente dall’accettazione della controparte). Accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un’indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della parte, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. n. 21685/2005, Cass. n. 2647/2003).”

Ora, nel caso di specie, le odierne ricorrenti non hanno censurato l’interpretazione data dalla Corte del merito, nè sulla provenienza soggettiva della dichiarazione(in effetti, per come riportato dalla Corte d’appello in sentenza, la dichiarazione in oggetto proveniva dalla F. in proprio e quale erede di G.E.) nè sull’effetto conseguente, ma sotto il profilo dei destinatari di detta dichiarazione, sostenendo la inestensibilità di detta rinuncia ai creditori, istanti ed intervenuti, sia per la tardività dell'”eccezione di estinzione” proposta dalle Big Drum e dalla Imballaggi Lubelli, sia per la delimitazione della rinuncia, operata alla prima udienza successiva al deposito dell’atto di rinuncia.

La ricorrente sostiene inoltre che la dichiarazione di rinuncia sarebbe conseguita ad un accordo transattivo con la Curatela, di cui la parte neppure allega l’avvenuta produzione nel giudizio di merito(nè di tale transazione fa cenno la sentenza impugnata).

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la distinzione, operata dalla difesa di parte appellante, secondo cui la rinuncia sarebbe stata da riferirsi alla sola Curatela e non ai creditori istanti, sia perchè detta delimitazione non era stata operata nell’atto di rinuncia, sia per non ammettere la declaratoria di fallimento delimitazioni soggettive, e nei confronti di detto secondo argomento le ricorrenti nulla hanno opposto.

Già per detta carenza, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, dato che, anche ad ammettere la non correttezza del primo rilievo (peraltro censurato con un del tutto generico richiamo alla violazione dell’art. 1362 c.c.), rimarrebbe pur sempre fondata la pronuncia sul secondo argomento fatto valere; quanto al primo mezzo, lo stesso è infondato, dato che, per quanto sopra già detto, l’effetto conseguente alla rinuncia all’impugnazione, privando il Giudice della potestas iudicandi, non è oggetto di eccezione di parte.

Il terzo mezzo è inammissibile, dato che non è stata autorizzata la presentazione della querela di falso.

Il quarto mezzo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Sostiene la F. che vi era l’accordo sulle spese con la Curatela, come da atto di rinuncia: ora la parte avrebbe dovuto a riguardo provare l’effettiva volontà della Curatela nel senso di consentire la deroga all’art. 306 c.p.c., u.c., volontà che non risulta provata sulla scorta del solo inciso riportato dell’atto di rinuncia (atto di cui la parte neppure indica la produzione in giudizio, con ciò non ottemperando all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4).

Il quinto mezzo è infondato, dato che con lo stesso la parte si duole della mancata compensazione delle spese, facendo valere la supposta incertezza interpretativa sulle conclusioni, mentre nella specie è stato correttamente seguito il principio di cui all’art. 306 c.p.c., u.c..

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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