Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29157 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico

146 presso lo studio dell’avv. Longo Tommaso che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale ad litem apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 4 Genova, n. 142, depositata il

25.6.2009.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO

– che la CTR della regione Liguria sez. 4 Genova con sentenza 25.6.2009 n. 142 rigettava l’appello proposto da F.S. avverso la decisione di prime cure ritenendo legittimo l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio di Genova della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’applicazione della imposta proporzionale di registro dovuta ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e 37 in relazione al decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Genova a favore del F. per il pagamento di somme aventi titolo in un atto di riconoscimento di debito ed in una scrittura privata entrambi in data 3.12.2003;

– che la decisione dei Giudici di appello disattendeva i motivi del contribuente (inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione nei termini; ineseguibilità del decreto ingiuntivo all’estero, essendo residente il debitore fuori del territorio nazionale) ritenendo che il presupposto d’imposta fosse integrato dalla mera emissione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo essendo rilevante la concreta utilizzabilità del titolo da parte del creditore che avverso la sentenza ha proposto ricorso il contribuente deducendo un unico motivo;

resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per il rigetto del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

“………il ricorso è inammissibile in quanto, per un verso, il motivo dedotto non specifica il vizio di legittimità denunciato (in violazione dell’art. 360 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4));

per altro verso non viene formulato il quesito di diritto ovvero la sintesi delle ragioni che in relazione al fatto controverso rendono la motivazione contraddittoria od insufficiente. Per obiter va rilevato che la questione della mancata apposizione della formula esecutiva in calce al decreto allegata dal ricorrente, è una questione di mero fatto, non deducibile in sede di legittimità e che – ove intesa a denunciare una svista del Giudice nella lettura del documento – andava proposta con il mezzo revocatorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 395, comma 1, n. 4) e art. 64…………”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione.

Ritenuto:

– che il ricorso della società contribuente deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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