Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29157 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23691-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA SPA IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato FABIO ROSCIOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO CALI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO CHE E CONSIDERATO CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 23/05/2012, in data 3 ottobre, 2012, lamentando, in primo luogo, che la commissione ha falsamente applicato il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 54 e 41, nel dichiarare illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativa ad un provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, di assegnazione a favore della Sicilcassa spa in liquidazione, di un credito pignorato presso terzi, per essere detto avviso carente di completa indicazione degli estremi dell’atto da registrare, privo di indicazione “dell’organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento”, privo di indicazione “dei calcoli effettuati per determinare l’importo richiesto”, e pertanto non conforme al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 54 e 41, e, in secondo luogo, che la commissione non ha motivato adeguatamente l’affermazione di erroneità nel metodo di determinazione dell’imposta;

2. la Sicilicassa spa in liquidazione non ha svolto difese;

3. il ricorso è inammissibile: trattandosi di verificare innanzi tutto la esattezza di quanto osservato dalla commissione circa difetti di requisiti di forma-contenuto dell’avviso impugnato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 54 e 41, la ricorrente avrebbe dovuto, in osservanza di quanto previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, riprodurre nel ricorso o allegare al ricorso l’avviso in questione onde consentire alla Corte di svolgere la verifica che le si chiede di svolgere. Quest’onere non è stato assolto;

4. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla Sicilcassa spa, in liquidazione, le spese del giudizio, quantificate in Euro 4100,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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