Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29156 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21095-2013 proposto da:

P.G., V.C., elettivamente domiciliati in ROMA

P.ZA DEL CARAVAGGIO 6, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

TUORTO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI TUORTO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 207/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In relazione ad un atto di compravendita immobiliare stipulato, in data 10 dicembre 2007, da P.G. e V.C., in qualità di venditori, con la srl Intermedia, per il quale le parti, in coerenza con quanto stabilito nell’art. 10 medesimo contratto (dove è detto che, per la registrazione, la società acquirente, richiede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota dell’uno per cento, trattandosi di trasferimento immobiliare esente da Iva, a favore di società avente per oggetto principale la rivendita di immobili e che dichiara di voler trasferire l’immobile in oggetto entro tre anni dalla data dell’atto di acquisto), avevano pagato l’imposta di registro nella misura ridotta dell’uno per cento sul valore dell’immobile, e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, avvalendosi del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3,comma 14, lettera b), convertito in L., con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, la Agenzia delle Entrate notificava ai venditori e alla acquirente avvisi di accertamento che, portanti la medesima richiesta di pagamento delle tre imposte in misura proporzionale ordinaria, impugnati dai venditori e, separatamente, dalla società acquirente, venivano annullati dalla commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza 182/44/11, in data 15 febbraio 2011 (gli avvisi relativi ai venditori) e, con sentenza 203/21/11, in data 2 marzo 2011 (l’avviso relativo alla acquirente), con motivazioni che richiamavano il testo dell’art. 10 del contratto di compravendita ed affermavano la correttezza del versamento delle imposte ai sensi del predetto D.L. n. 669 del 1996, art. 3.

2. La sentenza resa nei confronti della venditrice non veniva impugnata cosicchè, il 16 aprile 2012, passava in giudicato.

3. La sentenza resa nei confronti degli acquirenti veniva riformata dalla commissione tributaria regionale della Campania con sentenza pronunciata il 20 marzo 2012 e depositata il 19 giugno 2012, con la motivazione per cui “ai fini dell’ottenimento dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1%, l’operazione deve essere esente da Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10; tale articolo è però applicabile esclusivamente alla imprese, come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, e non alle operazioni effettuate da un cedente privato. Appare pertanto indubitabile che non si può applicare nel caso di specie l’imposta di registro dell’1% trattandosi di trasferimento di immobile non avvenuto tra imprese, requisito indispensabile per la tassazione agevolata”.

4. Il P. e la V. chiedono la cassazione della sentenza della commissione regionale invocando, in riferimento agli artt. 1306e 2909 c.c., il giudicato formatosi sulla pronuncia resa nei confronti della società Intermedia.

5. La Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

6. Il ricorso è fondato:

6.1. la sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale di Napoli nella controversia tra la srl Intermedia e la Agenzia delle Entrate (allegata al ricorso per cassazione), passata in giudicato il 16 aprile 2012 (come attestato dal documento n. 8 di parte ricorrente), affermando l’applicabilità alla compravendita immobiliare conclusa dagli odierni ricorrenti con la predetta società, del D.L. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14, lett. b) (“Nell’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: “Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%””), ha, sia pure non espressamente, riconosciuto esistenti tutti i presupposti in fatto di tale applicabilità (essere, il trasferimento, intervenuto in favore di impresa avente per oggetto esclusivo o principale della propria attività la rivendita di beni immobili; avere la società dichiarato nell’atto l’intenzione di rivendere l’immobile entro tre anni; essere il trasferimento avvenuto da parte di soggetti imprenditori);

6.2. la sentenza non è fondata su ragioni personali alla società Intermedia;

6.3. con riguardo ai predetti presupposti in fatto di applicazione della norma, la sentenza produce, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, effetti vincolanti favorevoli agli odierni ricorrenti, in quanto condebitori della società Intermedia nel rapporto obbligatorio d’imposta, causalmente e geneticamente unitario, insorto dalla stipula della compravendita in data 10 dicembre 2017.

7. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con accoglimento degli iniziali ricorsi dei contribuenti.

8. Le spese del merito devono essere compensate attesa la sopravvenienza del giudicato rispetto alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

9 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie gli iniziali ricorsi dei contribuenti;

compensa le spese del merito;

condanna la Agenzia delle Entrate e rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4100,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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