Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29155 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4441-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

I.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 665/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24 novembre 2016 – 2 febbraio 2017 numero 665 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova nella parte in cui aveva dichiarato la illegittimità del contratto a termine stipulato tra I.G. e POSTE ITALIANE spa ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, dall’1 febbraio al 31 marzo 2008; in riforma della sentenza di primo grado, riduceva l’importo dell’indennità risarcitoria;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva non raggiunta la prova del rispetto della clausola di contingentamento del 15% dell’organico aziendale, prevista dal suddetto art. 2, comma 1 bis.

Osservava che l’organico aziendale sul quale calcolare il numero di contratti a termine consentito nell’anno doveva essere computato secondo il criterio del full time equivalent, di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, mentre il numero dei lavoratori a tempo determinato assunti doveva essere determinato per numero di contratti stipulati nell’intero anno (e non già unicamente in ragione dei contratti sottoscritti al momento della stipula del contratto impugnato).

Poste italiane avrebbe dovuto fornire non solo il dato numerico dell’organico aziendale al 31/12/2007 ed indicare le assunzioni a termine del 2008 ma anche chiarire le modalità attraverso le quali essa aveva calcolato le assunzioni a termine consentite ed il monitoraggio effettuato per garantire il rispetto del limite percentuale; avrebbe dovuto, inoltre, spiegare, nel caso di superamento del limite percentuale, in che modo si potesse sostenere la non riferibilità di tale violazione allo specifico rapporto di lavoro.

La società aveva prodotto prospetti a firma di un proprio dirigente; nel primo si indicava il numero dei dipendenti in organico senza rispettare la regola generale del D.Lgs. n. 61/2000, art. 6, nel secondo, pur indicandosi l’organico in conformità alle risultanze del bilancio, si applicava il criterio del full time equivalent anche per le assunzioni a tempo determinato. La omogeneità del calcolo dei due dati a confronto non era invece prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

In ogni caso, a voler ammettere che anche i contratti a termine dovessero essere calcolati con il criterio del full time equivalent, la società avrebbe dovuto specificare quanti contratti a termine a tempo parziale erano stati conclusi, per quale orario ed in quali periodi, onde consentire la relativa verifica;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, articolato in tre motivi, cui l’intimato non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche riferimento al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, denunciando l’errore di diritto del giudice dell’appello per avere ritenuto che l’organico aziendale sul quale computare la percentuale di legge del 15% dovesse essere calcolato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, mentre il numero di contratti a termine dovesse essere determinato “per teste”;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche con riferimento all’art. 1418 c.c., all’art. 1419 c.c., comma 2 e all’art. 2697 c.c., per avere la sentenza respinto la tesi della società secondo cui in caso di superamento del limite percentuale sarebbero illegittimi soltanto i contratti stipulati in epoca successiva;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., per avere la sentenza ritenuto non assolto l’onere probatorio per non avere essa indicato le modalità di determinazione delle assunzioni a tempo determinato nell’anno 2008, il monitoraggio del relativo iter di reclutamento, i criteri di calcolo adottati per il conteggio nonchè per non avere chiarito in che modo potesse sostenersi la non-riferibilità allo specifico rapporto dell’eventuale superamento del limite percentuale. La società ha dedotto che la prova del rispetto della clausola di contingentamento era raggiunta con la dimostrazione: del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato; della percentuale così calcolata; del numero di contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

che, invero, la sentenza impugnata, nell’affermare la illegittimità del termine sul rilievo del mancato rispetto del rapporto percentuale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, cit., verificato secondo il criterio del full time equivalent mutuato dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, si è posta in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15/01/2018, n. 753; Cass. 22/03/2018 n. 18166; Cass. 16/11/2018 n. 29634), cui si intende assicurare in questa sede continuità.

Recenti arresti di questa Corte hanno, infatti, chiarito che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, nel prevedere che il numero dei lavoratori assunti a termine dalle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste non può superare il limite percentuale del quindici per cento dell’organico aziendale, si riferisce al numero complessivo dei lavoratori assunti in base ad un criterio quantitativo “per teste”. E’ stato in particolare osservato che il criterio sancito dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, comma 1, cit. aveva la finalità di facilitare il calcolo dell’organico in sede di recepimento della direttiva 1997/81/CE ed in vista della prevedibile estensione del lavoro a tempo parziale ma non anche di disciplinare il limite di utilizzo del contratto a tempo determinato, che ha una specifica “ratio”, riconducibile alla finalità antiabusiva della direttiva 1999/70/CE ed implicante un’omogeneità di raffronto con l’organico aziendale. La stretta correlazione tra finalità antiabusiva e fissazione del limite percentuale (anche in relazione agli scopi della Direttiva), l’uso del termine “assunzioni”, che richiama un parametro quantitativo, il fatto che diversamente opinando si dovrebbero confrontare illogicamente ed irrazionalmente tra di loro parametri non omogenei – il che è già stato escluso da questa Corte (cfr. Cass. n. 3031/2014) in relazione alla verifica del rispetto della clausole di contingentamento fissate dalla contrattazione collettiva – porta a concludere nel senso che non possa operare la norma generale di cui all’art. 6 già citato, che vale per diversi fini a carattere generale. In sostanza, il legislatore ha tenuto conto di un mero criterio quantitativo, chiaramente “per teste” e quindi coerentemente introdotto (per consentire un confronto tra dati omogenei ed impedire abusi nello specifico settore) una norma specifica, che rimane immune dalla normativa generale sulla determinazione dell’organico aziendale, a meno di non arrivare a soluzioni irragionevoli ed illogiche, come quella del doppio criterio di computo;

che a tanto consegue, in conformità alla proposta del relatore, la cassazione della decisione con ordinanza ex art. 375 c.p.c. ed il rinvio ad altro giudice di secondo grado, che si indica nella Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinchè la verifica del rapporto percentuale tra assunzioni a termine ed assunzioni a tempo indeterminato sia condotta alla luce del criterio sopra indicato; restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo;

che al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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