Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29153 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TREND s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Romei 27 (presso studio

avv. Martinelli Simona), rappresentata e difesa dall’avv. Cavuoto

Pellegrino giusta procura speciale ad litem apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 8 Napoli, n. 107, depositata il

5.6.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO

– con sentenza 5.6.2008 n. 107 la CTR della Campania sez. 8 Napoli ha rigettato l’appello proposto da TREND s.r.l. avverso la cartella di pagamento notificata in data 17.2.2006 ed emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis avente ad oggetto l’importo di Euro 54.782.44 dovuto per ritenute d’acconto relative all’anno 2001, dichiarate nel mod. 770/2002 ma non versate dalla società i Giudici territoriali hanno ritenuto applicabile al rapporto tributano la L. 31 luglio 2005, n. 156 (modificativa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 e della norma in deroga – della previsione di cui alla lett. a di tale articolo – dettata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 3, comma 2) che prescriveva l’obbligo di notifica della cartella entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Rilevato:

che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società deducendo violazione del D.P.R. n. 602 de 1973, art. 25, comma 1, lett. a) nel testo vigente ratione temporis (che prevedeva il termine di decadenza nel triennio successivo alla presentazione della dichiarazione); violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 (Statuto del contribuente) avendo la CTR inteso applicare retroattivamente la disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 106 del 2005; vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione avendo applicato la CTR il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ma equivocando il testo normativo (applicando il termine quadriennale anzichè quello triennale di decadenza previsto dalla norma).

Ha resistito la Agenzia delle Entrate con controricorso rilevando la infondatezza dei motivi.

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per il rigetto del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

“………Ritenuto:

– che i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, precisando che il vizio motivazionale denunciato con il terzo motivo deve ritenersi (in base alla argomentazione svolta dalla ricorrente) meramente integrativo del primo motivo (violazione di legge).

– che il ricorso deve essere rigettato alla stregua dei consolidati principi enunciati da questa Corte con i quali è stato dato uniforme assetto interpretativo alle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e delle modifiche apportate a tale norma ed al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2. In particolare per quanto concerne l’attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (cfr. Corte cost.

sent. n. 280/2005), del D.L. 17 giugno 2001, n. 16, art. 1 conv. con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156:

– al comma 5 ter, lett. a), ha posto – sostituendo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, predetto comma 1 – una disciplina generale dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, prevedendo, con specifico riferimento alla riscossione delle somme dovute a seguito della attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (cfr. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a) al comma 5 ter, lett. b), ha sostituito il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, prevedendo, con norma dichiarata espressamente derogatoria del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), che per le somme dovute in seguito alla attività di liquidazione delle dichiarazioni (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis) “la cartella di pagamento è notificataci pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003”. – che la predetta norma derogatoria è stata ritenuta di “chiaro ed inequivoco valore transitorio” (Corte cass. 5^ sez. 3.3.2006 n. 4745;

id. 5^ sez. 31.11.2011 n. 2212), ed avente portata non retroattiva ma integrativa della pronuncia di illegittimità costituzionale operante “ex tunc”, in quanto – con riferimento alle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 106 del 2005 e per le quali erano ancora pendenti i termini per l’esercizio del potere di controllo formale – veniva a stabilire il termine decadenziale per la notifica della cartella, termine la cui inesistenza (recte: il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, prima dell’intervento abrogativo del D.Lgs. n. 193 del 2001, risultava inapplicabile, in mancanza della individuazione con D.M. del “dies a quo” di decorrenza dalla data di consegna del ruolo al concessionario) determinava. anche per le situazioni non esaurite – attesa la efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale) – un vulnus al diritto del contribuente di acquisire con certezza conoscenza della pretesa tributaria (Corte cass. 5^ sez. 30.11.2005 n. 26104). Ne segue che la disciplina transitoria trova applicazione a tutti i rapporti tributari non ancora esauriti ed anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156/2005 non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (Corte cass. 5^ sez. 21.7.2006 n. 16826; id. 5^ sez. n. 2212/2011 cit.).

– che incontestati i fatti (dichiarazione relativa al periodo di imposta 2001 presentata nell’anno 2002 in ordine alla quale l’Amministrazione ha esercitato il potere di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis notificando la cartella di pagamento in data 17.2.2006), il rapporto tributario rimane pertanto disciplinato dalla norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) secondo cui la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e quindi nel caso di specie entro il 3 1/12/2006. – che pertanto la cartella impugnata è stata notificata entro il predetto termine di decadenza…………”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione.

Ritenuto:

– che il ricorso della società contribuente deve essere, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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