Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29153 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12074-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELL’ANNA FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 18/34/12 del 22 marzo 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificato alla F. di ing. F.F. & c. snc in revoca dell’agevolazione (imposta di registro dell’1% ed ipocatastale in misura fissa) da quest’ultima fruita ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa parte prima allegata. Ciò con riguardo all’atto 15 luglio 2005 con il quale la società aveva acquistato un complesso industriale in corpo unico sito in (OMISSIS), con l’impegno alla sua rivendita entro tre anni dall’acquisto; impegno che non era stato rispettato, dal momento che entro il termine di legge la società aveva alienato soltanto i due terzi dell’immobile, non l’intero.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – in mancanza di una diversa previsione di legge, l’agevolazione dovesse riconoscersi anche in ipotesi di ritrasferimento solo parziale dell’immobile; nel caso di specie, il mancato perfezionamento dell’intero trasferimento era stato dalla società ascritto al comportamento di terzi (tali Z.A. e Sidin Immobili srl) i quali, dopo aver regolarmente acquistato i primi due lotti, si erano poi resi inadempienti alla proposta irrevocabile d’acquisto 29.11.07 relativa al terzo lotto (tanto che la società contribuente aveva, prima del decorso del triennio, instaurato contro di loro un giudizio civile, ancora pendente, avanti al tribunale di Torino);

– la solo parziale cessione poteva, in linea di principio, giustificare la rideterminazione quantitativa del dovuto sulla base del minor valore della porzione non ritrasferita, ma tale rideterminazione non era stata prevista nell’avviso di liquidazione (mancante, sul punto, di idonea motivazione), nè poteva effettuarsi sulla base degli elementi istruttori acquisiti in giudizio.

Resiste con controricorso la F. srl (già snc).

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa parte prima allegata. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso la decadenza dal beneficio per effetto del trasferimento solo parziale dell’immobile (unitariamente acquistato dalla F. snc).

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della stessa normativa. Per avere la commissione tributaria regionale attribuito rilevanza all’inadempienza del terzo ed alla pendenza del giudizio civile contro di questi conseguentemente intentato: – senza valutare la fondatezza delle domande attoree; – nonostante che tale giudizio fosse comunque estraneo all’amministrazione finanziaria; – senza considerare che l’inadempimento in questione doveva rientrare tra i rischi d’impresa della F. snc (eventualmente legittimata a ripetere il tributo, a titolo risarcitorio, presso il terzo inadempiente).

Con il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate subordinatamente deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 4, comma 1) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 e art. 35, comma 3; artt. 112,115 e 277 c.p.c.; art. 2697 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di rideterminare l’imposta dovuta in ragione della sola porzione non trasferita nel triennio, nonostante che questa rideterminazione fosse possibile attraverso le risultanze di causa ed, eventualmente, i dovuti accertamenti istruttori d’ufficio.

p. 2.2 E’ fondato, nei termini che seguono, il primo motivo di ricorso.

La commissione tributaria regionale, pur dopo aver dato atto che l’immobile in questione era stato acquistato dalla F. snc non in distinti lotti ma in corpo unico (e, in effetti, l’acquisto viene descritto come unitario anche dalla stessa società contribuente: v. controricorso, pag. 2), ha poi affermato il principio secondo cui ad impedire la decadenza varrebbe una cessione anche soltanto parziale del medesimo immobile, purchè eseguita entro il triennio dall’acquisto.

Questa affermazione di ordine generale non può essere condivisa.

L’agevolazione in esame trova disciplina nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, Tariffa Parte prima, in forza del quale: “Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%”.

La previsione normativa fa riferimento alla porzione di fabbricato con esclusivo riguardo all’atto di acquisto, non anche alla successiva rivendita.

Da ciò consegue che quest’ultima deve avere ad oggetto l’immobile acquistato nella sua globalità, ancorchè tale acquisto iniziale abbia avuto ad oggetto, in ipotesi, una porzione soltanto di un più ampio fabbricato; deve cioè riguardare, in altri termini, l’intera porzione.

L’esclusione, in sede di revoca del beneficio, di ogni rilevanza alla rivendita parziale non discende però soltanto dalla lettera della disposizione in esame (la cui natura eccezionale e derogatoria dell’imposizione ordinaria depone comunque di per sè nel senso della stretta interpretazione), ma anche dalla sua ratio.

Ciò perchè l’intento agevolativo volto a favorire le imprese immobiliari e la movimentazione del settore produttivo nel quale esse operano presuppone che la ricollocazione sul mercato, entro il triennio, abbia ad oggetto proprio lo stesso immobile acquistato, e nella interezza del suo acquisto.

Il che, d’altra parte, permette di evitare facili aggiramenti del regime impositivo ordinario, mediante l’acquisto in regime agevolato e la successiva rivendita di una parte soltanto del fabbricato; per giunta di entità (magari minimale) discrezionalmente stabilita, in mancanza di una soglia parziaria di rilevanza prescritta direttamente dalla legge, dalla stessa impresa contribuente.

L’esigenza che la rivendita abbia ad oggetto lo stesso immobile inizialmente acquistato, assunto nella sua interezza, esclude al contempo la possibilità del permanere pro quota dell’agevolazione in ragione della successiva suddivisione in lotti distinti dell’immobile acquistato e del rapporto di valore, così venutosi a creare, tra lotti (o porzioni) ricollocati sul mercato nel triennio, e lotti invece rimasti acquisiti al patrimonio dell’impresa acquirente.

p. 2.3 Altro è a dire che – fermo restando che la rivendita deve avere ad oggetto l’intero fabbricato acquistato e non soltanto una parte di esso – la decadenza dalla agevolazione sarebbe pur tuttavia impedita dalla oggettiva e non imputabile impossibilità di attuare, entro il triennio, il dichiarato programma di dismissione.

In effetti è ormai andato consolidandosi (proprio in tema di imposta di registro in ambito immobiliare) l’orientamento di legittimità in base al quale la decadenza dalla agevolazione va esclusa allorquando il contribuente alleghi una situazione assolutamente cogente ed impeditiva di forza maggiore.

Posto che l’agevolazione presuppone l’assunzione, da parte del contribuente che ne faccia richiesta, di un obbligo avente ad oggetto un facere (nella specie rappresentato dalla rivendita nel triennio), si ammette che, come avviene appunto nell’ambito obbligatorio, possano anche in materia rilevare le cause esimenti della responsabilità per inadempimento; quali la forza maggiore (tra le tante: Cass. nn. 9433/18; 2383/18; 1588/18; 8351/16; 5015/15; 13177/14; 7067/14; 28401/13; 26674/13; 14399/13) o il fortuito.

A completamento di tale principio, è poi la stessa giurisprudenza ad avvertire la necessità di adottare, anche in materia, la nozione comune di forza maggiore. Individuabile in un evento reso tipico dall’essere imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà dell’acquirente; la cui condotta non realizzativa del dichiarato presupposto dell’agevolazione risulta, per tali ragioni, in definitiva a lui non imputabile.

Va però osservato come, nella concretezza del caso in esame, la società contribuente si sia limitata a dedurre in giudizio l’inadempimento del terzo quale causa di non imputabilità della mancata cessione integrale del fabbricato nel triennio; il che è però cosa ben diversa dalla deduzione di una vera propria causa di forza maggiore. Là dove quest’ultima, lungi dal potersi tout court identificare con il mero inadempimento del terzo (peraltro ancora sub iudice) presupponeva l’allegazione di fatti materiali integrativi dei suddetti requisiti di non prevedibilità, non prevenibilità, necessità ed assoluta impeditività della cessione.

Si tratta di requisiti che non sono stati minimamente scandagliati dalla commissione tributaria regionale, proprio perchè non dedotti negli esatti termini di cui si è dato conto.

Escluso dunque che la decadenza dalla agevolazione trovi ostacolo in una situazione di forza maggiore, il decisum impugnato deve essere cassato in accoglimento del primo motivo di ricorso; assorbite le altre doglianze.

La cassazione viene disposta in base al principio di diritto secondo cui: “il diritto all’agevolazione prevista allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, Tariffa Parte Prima (in forza del quale: se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%’) presuppone che il trasferimento nel triennio abbia ad oggetto l’intero compendio immobiliare acquistato in regime agevolato, e non – salva l’allegazione e la dimostrazione di impedimento al trasferimento integrale per causa di forza maggiore – una parte soltanto di esso; sicchè la cessione parziale di tale compendio determina la decadenza totale dalla agevolazione, e non la mera riduzione quantitativa di quest’ultima in ragione della parte trasferita”.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti, ex art. 384 c.p.c., per la decisione nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Sussistono i presupposti di novità della questione per la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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