Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29152 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11734-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CASALE

STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato SAVONA GIOVANNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati AGEA RAFFAELLO, ROSINI

MARCELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 25/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 60/04/11 del 25 marzo 2011, con la quale la commissione tributaria regionale dell’Umbria, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni notificato a G.G. in revoca dell’esenzione da imposta di registro e catastale da quest’ultima fruita. Ciò con riguardo all’atto 3 giugno 2003 con il quale quest’ultima, coltivatrice diretta, aveva acquistato un fondo agricolo in Umbertide (PG), con impegno alla costituzione di proprietà contadina in compendio unico coltivato per almeno 10 anni (L. n. 97 del 1994, art. 5 bis; L. n. 448 del 2001, art. 52, comma 1; L.R. Umbria n. 4 del 2003, art. 1, comma 1).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la fattispecie non fosse assoggettata alla proroga biennale dei termini di accertamento di cui alla L. 289 del 2002, art. 11, ma unicamente al termine generale triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2; – l’amministrazione finanziaria fosse dunque decaduta dalla revoca dell’agevolazione in questione, perchè disposta mediante avviso notificato alla contribuente (30 maggio 2007) oltre tre anni dopo la registrazione dell’atto di compravendita (16 giugno 2003).

Resiste con controricorso la G..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che l’appello della contribuente faceva esclusivo riferimento alla questione della proroga biennale dei termini di accertamento della L. n. 289 del 2002, ex art. 11, con conseguente passaggio in giudicato dei profili di merito (inammissibilmente censurati in appello dalla G. soltanto con la memoria depositata il 20 luglio 2010) in forza dei quali il primo giudice aveva invece ritenuto fondato l’avviso di liquidazione opposto.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, per avere la commissione tributaria regionale escluso nella specie i presupposti della proroga biennale, nonostante che quest’ultima spettasse anche in materia di agevolazioni fiscali e che, in concreto, si vertesse di atto registrato entro Adunanza in cam. cons. dell’11 ottobre 2018 il 30 settembre 2003 da parte di contribuente che non aveva aderito al condono.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso – formulati in via subordinata al mancato rilievo del giudicato interno formatosi sul punto – l’agenzia delle entrate deduce altresì – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione della normativa agevolativa di riferimento, nonchè insufficiente motivazione su un fatto decisivo, per avere la commissione tributaria regionale ammesso la contribuente alla agevolazione, nonostante che: – l’atto di compravendita in questione avesse avuto ad oggetto un fondo agricolo di superficie (un ettaro) inferiore al minimo stabilito dalla citata L. R. Umbria n. 4 del 2003 per il compendio unico (4 ettari); – la G. non avesse dichiarato, in atto, il possesso di altri fondi agricoli suscettibili di essere coltivati, unitamente a quello acquistato, ad integrazione della superficie minima del compendio unico.

p. 2.2 Il secondo motivo di ricorso, al quale è dovuta priorità logico-giuridica ed effetto di assorbimento delle ulteriori censure, è fondato.

La ragione decisoria della commissione tributaria regionale in ordine alla questione della proroga biennale del termine di decadenza è individuabile nella seguente affermazione: (tale proroga) “vale soltanto per quei contribuenti, non quindi per l’appellante, che non avessero presentato alcuna istanza per fruire delle agevolazioni nelle imposte indirette di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, nei confronti dei quali la possibilità concessa legislativamente di fruire del condono fiscale avrebbe come contraltare l’estensione temporale del termine di decadenza per l’esercizio, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’attività di accertamento delle maggiori imposte dovute di un ulteriore biennio”.

Questa affermazione, volta ad escludere la proroga in materia di agevolazioni fiscali, non può essere condivisa.

Ricorre, in proposito, il costante e diverso indirizzo interpretativo di legittimità – che non si ritiene qui di disattendere – secondo cui il termine triennale per l’accertamento in materia di registro, previsto in via generale dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, è assoggettato alla proroga biennale dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, anche nella specifica materia della revoca delle agevolazioni. E ciò senza necessità di esplicito richiamo normativo, posto che una diversa soluzione determinerebbe una incongrua ed irrazionale disparità di trattamento tra ipotesi del tutto equivalenti (tra le molte: Cass. ord. N. 3541 del 2018 ord.; 13545 del 2016; 23222 del 2015; ord. 279 del 2013; ord. 1672 del 2011; 12069 del 2010; 24575 del 2010; ord. 15750 del 2010; ord. 4321 del 2009).

In materia è anche intervenuto il giudice delle leggi, secondo cui (C.Cost. ord.356 del 2008): “La ratio delle proroghe dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento è quella di porre gli uffici finanziari in condizione di far fronte all’oggettivo aggravio di lavoro determinato dall’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. da 7 a 9, ed è, perciò, ispirata proprio a quei valori costituzionali, presupposti dall’art. 97 Cost., che i rimettenti erroneamente affermano essere stati violati dal legislatore. Invero, la suddetta proroga: a) mette la pubblica amministrazione in grado di far valere, nei confronti di tutti contribuenti ed in condizioni di uguaglianza, le pretese del fisco e non comporta, quindi, alcuna lesione dell’evocato principio di imparzialità; b) trova la propria giustificazione nell’esigenza di evitare i disservizi conseguenti all’aggravio di lavoro imposto dall’applicazione del condono e, pertanto, non viola il principio dell’efficienza della pubblica amministrazione”.

Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dalla commissione tributaria regionale in riforma della prima decisione, l’amministrazione finanziaria non era dunque affatto decaduta dalla potestà di revoca della agevolazione, posto che il relativo avviso di liquidazione venne notificato alla contribuente prima della scadenza del termine triennale (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2) prorogato.

p. 2.3 Esclusa la decadenza, sussistono i presupposti per la cassazione della sentenza impugnata e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – per la decisione nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo della contribuente (nonchè dell’istanza di rimborso di quanto da quest’ultima medio tempore versato per lo stesso titolo dedotto in giudizio).

Va infatti considerato che – come si evince dalla stessa ricostruzione processuale resa nella sentenza impugnata – la G. aveva appellato la sentenza di primo grado sotto l’esclusivo profilo del mancato rilievo della decadenza ex art. 76 cit. per inapplicabilità della proroga biennale (profilo definito dalla commissione tributaria regionale quale “unico motivo di censura dell’odierno appellante”). Da ciò consegue che gli accertamenti fattuali di merito posti dal “primo” giudice a fondamento della propria decisione di piena legittimità dell’avviso di liquidazione opposto (in primo luogo: il mancato raggiungimento della superficie minima del compendio unico ai sensi della legge) debbono ritenersi ormai intangibili; proprio perchè non raggiunti da alcuna tempestiva ed ammissibile censura in appello.

Nè, diversamente da quanto vorrebbe la controricorrente, tale conclusione sarebbe impedita dall’avvenuta accettazione del contraddittorio in appello da parte dell’agenzia delle entrate.

Al di là del fatto che la controricorrente non specifica nè indica, come sarebbe stato suo onere, in quali sedi e momenti processuali, ed attraverso quali atti di causa, dovrebbe evincersi tale asserita accettazione, è dirimente osservare come le questioni di ammissibilità dei motivi di appello e di conseguente formazione del giudicato interno su determinati aspetti fattuali di causa rientrino nel rilievo d’ufficio, e non nella disponibilità delle parti. Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della contribuente; le spese dei gradi di merito vengono invece compensate, in ragione del consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente nonchè l’istanza di rimborso da quest’ultima proposta;

– pone le spese del presente giudizio di cassazione a carico della contribuente, liquidandole in Euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in cancelleria 13 novembre 2018

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