Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29152 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22120-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SPINOSO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO DALL’ASTA;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISIPPO 123,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA STASI, rappresentata e

difesa dagli avvocati CLAUDIO RIZZELLI, FERNANDO BARBARA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3157/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza depositata il 19 gennaio 2018, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma dell’impugnata decisione, dichiarava esimio per intervenuta prescrizione quinquennale il credito per contribuii previdenziali di cui alle cartelle ivi indicate ed annullava la relativa intimazione di pagamento.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. affidato a tre motivi; M.A. si e opposto con controricorso e ha spiegato “eccezione riconvenzionale”.

E’stata comunicata alle parti la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

l.- con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la contribuente aveva inteso impugnare intimazioni di pagamento ad essa notificate anni or sono (il 27.10.2010) e, pertanto, del tutto prive di efficiacia esecutiva al momento dell’impugnazione.

1.1. – Il motivo è infondato atteso che, come risulta dalla sentenza di appello, M.A. in data 15.02.2013 propose opposizione avverso n. 8 intimazioni di pagamento notificategli il 27.10.2013 e chiese dichiararsi la nullità della conseguente iscrizione ipotecaria e di ogni atto di esecuzione, lamentando la nullità delle intimazioni di pagamento e la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione.

La Corte di appello di Lecce, in relazione a quattro dell’intimazioni di pagamento in oggetto, ha accertato l’intervenuta prescrizione del credito portato nelle stesse intimazioni, in quanto notificate quando erano trascorsi cinque anni dalla notifica dalle sottostanti cartelle di pagamento senza l’intervento di atti interruttivi.

1.2. Ciò posto, va considerato che l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento è una opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.c., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza (Cass. 15223/2018). Pertanto deve ritenersi che il debitore esecutato abbia un interesse diretto ed attuale a far dichiarare la prescrizione della pretesa contributiva, di cui alle stesse intimazioni di pagamento, intervenuta dopo la formazione del titolo (ed il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento).

Ciò che viene Contestato nel caso in esame è infatti il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta (Cass. 15223/2018, Cass. 9698/2011). E tale fattispecie è del tutto differente da quella relativa alla impugnazione di un semplice estratto di ruolo allo scopo di far dichiarare la prescrizione del credito (relativo a cartelle a suo tempo notificate) in mancanza di atti di esecuzione che attualizzino la pretesa dell’ente creditore; e per la quale la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte afferma l’inammissibilità dell’azione per difetto di interesse (sentenza n. 22946/2016 e n. 20618/2016; ordinanza n. 5446/2019).

2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto di applicare il termine di prescrizione quinquennale

3. – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, oltre che del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 18, 19 e 20 (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte errato ad affermare che il D.Lgs. n. 112 del 1990, art. 20, possa riferirsi ed applicarsi soltanto alle entrate di natura tributaristica.

4. – I due motivi di ricorso, da trattare unitariamente per motivi di connessione, mirano a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito. Essi devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. n. 31352 del 04/12/2018.

E’ stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. 4. Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

5. – Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Rimane assorbito l’esame della “eccezione riconvenzionale” riguardante la nullità della costituzione nel giudizio di primo grado dell’ADER.

6. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del controricorrente in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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