Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29150 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 750-2013 proposto da:

SQM EUROPE NV, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ANGELO

FOCHETTI 29, presso lo studio dell’avvocato PERNI OLIVIERO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. SQM Europe NV propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 53/7/12 dell’8 maggio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro con il quale l’agenzia delle entrate aveva elevato ad Euro 1.915.171,00 il valore dell’azienda (avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di prodotti per l’agricoltura) da essa acquistata il 20 luglio 2007 presso la SQM Italia srl, e dichiarato in atto nel minor importo di Euro 1.400.000,00.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’avviso aveva specificamente riguardato la rettifica dell’avviamento dell’azienda ceduta, indicato dall’agenzia delle entrate in Euro 877.009,00, a fronte di un valore dichiarato di Euro 361.838,00; – erroneamente il primo giudice aveva recepito, senza congrua motivazione, la perizia di parte privata sulla stima di tale posta, come redatta dalla (OMISSIS) – (OMISSIS); – corretto, per contro, doveva ritenersi il criterio valutativo basato dall’agenzia delle entrate sul “metodo storico costruito sui diretti e non opposti risultati sui ricavi realizzati e sui redditi conseguiti” nell’ultimo triennio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 460 del 1996.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2. Va preliminarmente rilevato come tale controricorso – di cui non potrà tenersi conto – sia tardivo.

Esso risulta infatti notificato il 18 febbraio 2013, a fronte di un termine ultimo – ex art. 370 c.p.c., primo comma, – scadente il 13 febbraio 2013 (ricorso per cassazione ricevuto in notifica il 3 gennaio 2013).

p. 3.1 Con i tre motivi di ricorso, SQM Europe NV lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la commissione tributaria regionale: (primo motivo) erroneamente ed immotivatamente ritenuto che la perizia di parte (OMISSIS) non avesse provato il minor valore dell’avviamento per il mancato sviluppo numerico delle varie metodologie di calcolo in essa indicate, nonostante che tale sviluppo non fosse necessario in presenza delle considerazioni da (OMISSIS) svolte in ordine al fatto che: – la crescita dei ricavi di SQM Italia nel 2006 (+ 20%) fosse dipeso da un evento straordinario e non ripetibile negli esercizi successivi (sviluppo del mercato del litio in Italia che aveva permesso la vendita a prezzo più elevato di prodotti per l’agricoltura giacenti in magazzino); – il valore dell’avviamento indicato nell’atto di cessione risultasse correttamente basato sul criterio dei “ricavi attesi” (poi risultati, negli anni 2008 e 2009, effettivamente inferiori a quelli registrati negli anni precedenti il trasferimento); (secondo motivo) erroneamente affermato, senza darne congrua motivazione, che dovesse nella specie ritenersi più corretto il criterio dei “dati storici”, nonostante le dedotte peculiarità costituite dalla natura commerciale dell’impresa e dal comprovato andamento reddituale al ribasso, nel periodo successivo, dell’azienda; (terzo motivo) affermato, senza illustrare l’iter logico seguito, la correttezza del criterio storico (moltiplicazione per tre del reddito annuo medio pregresso) di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, pur dopo aver contraddittoriamente riconosciuto che tale criterio normativo non era più applicabile.

p. 3.2 I tre motivi del ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la sostanziale identità della doglianza con essi veicolata – sono fondati nei termini che seguono.

La commissione tributaria regionale, pur dando atto della non diretta applicabilità al caso di specie del citato D.P.R. n. 460 del 1996 (in quanto riferito, quale regolamento attuativo del D. L. n. 564 del 1994 conv. in L. n. 656 del 1994, alle modalità di accertamento con adesione, poi diversamente disciplinate dal legislatore), ha ciò nondimeno ritenuto che il criterio ivi stabilito fosse idoneo a dare più realisticamente conto della fattispecie concreta.

In particolare, essa: – ha riportato taluni stralci della perizia di parte (OMISSIS), prodotta dalla società contribuente; – ne ha sostenuto l’inidoneità probatoria, poichè essa “al di là delle interessanti esposizioni di ipotesi e di formule di valutazione in genere dell’avviamento delle aziende, non riporta riferimenti e sviluppi sui dati specifici della realtà aziendale”, con la conseguenza di risultare non aderente alla vicenda in rettifica; – all’esito di tale valutazione probatoria, ha invece ritenuto “più aderente alla realtà aziendale il metodo storico costruito sui diretti e non opposti risultati sui ricavi realizzati e sui redditi conseguiti”, ravvisando in tale metodo “storico” una più oggettiva, sicura e realistica rispondenza al compendio ceduto in questione, rispetto a quanto offerto dal diverso criterio peritale dei “ricavi attesi”; – ha quindi riaffermato che l’accertamento di valore basato sui “dati storici” presi a riferimento dall’avviso opposto (non contestati, in quanto tali, dalla società ed anzi da questa stessa forniti su questionario) dovesse essere ritenuto più valido riferimento nella concretezza del caso.

p. 3.3 Il ragionamento così riassunto deve effettivamente ritenersi per più versi viziato sotto il profilo della carente motivazione, qui valutabile sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D. L. n. 83 del 2012 convertito nella L. n. 134 del 2012.

La commissione tributaria regionale ha infatti riportato, come detto, alcuni “passaggi” della perizia di parte contribuente, senza però mostrare di averne colto appieno la portata e, soprattutto, senza congruamente evidenziare i motivi che la rendevano meno persuasiva ed aderente alla realtà aziendale rispetto al criterio legale di valutazione dell’avviamento adottato dall’amministrazione finanziaria.

Da un lato, l’affermazione secondo cui si tratterebbe di perizia basata unicamente su astratte e generiche ipotesi e formule di valutazione contrasta con quanto riportato dalla stessa commissione tributaria regionale, secondo cui le valutazioni (OMISSIS) si concludevano purtuttavia con l’indicazione sia dei valori attualizzati dei ricavi per il periodo 2007/2011, sia di un determinato valore terminale d’impresa attualizzato (sostanzialmente pari a quello indicato in atto dalle parti).

D’altro lato, la commissione tributaria regionale non dà conto delle summenzionate peculiarità fattuali dedotte in giudizio dalla società contribuente (quali l’eccezionalità dell’incremento dei ricavi sul litio di SQM Italia nel 2006, ed il calo reddituale riscontrabile nelle annualità successive all’atto di trasferimento), ed almeno potenzialmente idonee ad incidere sul valore di avviamento dell’azienda ceduta. Peculiarità fattuali che tanto più dovevano essere considerate dalla commissione tributaria regionale, in quanto – come dalla stessa riferito – riportate e ricostruite, anche con l’ausilio di tabelle e grafici, nella più volte citata perizia (OMISSIS) (sent. pag. 5).

Da tali elementi pare dunque che ad essere astratto e non conforme alla concretezza della realtà aziendale trasferita non sia l’esito della perizia di parte in oggetto, quanto proprio il ragionamento della commissione tributaria regionale.

Quest’ultima, nel fare ricorso al criterio alternativo di cui al D.P.R. n. 460 del 1996 (ancorchè di per sè legittimamente utilizzabile, quale parametro indicativo, pur al di fuori dei casi per i quali è stato dal legislatore previsto, di accertamento con adesione) non ha infatti dato conto in maniera adeguata e circostanziata del perchè tale criterio (per sua natura esulante dalle suddette peculiarità e specificità del caso concreto) dovesse ritenersi preferibile.

Ora, se è vero che, in linea generale, l’accertamento della sussistenza ed entità economica dell’avviamento (inteso come potenzialità reddituale concretante qualità intrinseca, di matrice plurifattoriale, dell’azienda) costituisce, anche in materia di imposizione tributaria, l’oggetto di un tipico giudizio di fatto, come tale rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ed immune dal sindacato di legittimità, altrettanto indubbio è che tale limite di sindacato debba essere superato proprio in presenza – come nella specie – di inadeguata motivazione da parte del giudice di merito (Cass. 9075/15; 2747/12; 1170/08 e molte altre).

Su tali presupposti emerge dunque come le censure in esame non mirino affatto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed estimativa della vicenda (il che sarebbe certamente inammissibile nella presente sede), bensì proprio a far valere vizi intrinseci della motivazione e del ragionamento seguito dal giudice regionale.

Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia la quale, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie decidendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinte sezione civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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