Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2915 del 08/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 08/02/2021), n.2915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18084-2019 proposto da:
ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato WALTER MARINI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1161/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il
03/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. N.R. proponeva opposizione avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 17/3/2015 da Equitalia Centro spa (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossioni), conseguente al mancato pagamento di due avvisi di accertamento asseritamente notificati in data 21/12/2011 e in data 19/12/2011 per tributi riferiti agli anni di imposta 2007 e 2008.
2.La Commissione Provinciale di Pescara rigettava il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello del contribuente rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l’Ufficio non aveva assolto all’onere della prova della corretta notifica degli atti prodromici all’avviso al preavviso di iscrizione di ipoteca dal momento che i documenti attestanti la notifica degli avvisi di accertamento risultavano prodotti nel giudizio di secondo grado senza il rispetto dei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni sulla base di un unico motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 25, 32 e 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR avrebbe dovuto esaminare la documentazione relativa alla notifica degli avvisi che aveva a disposizione in quanto prodotta, sia pur irritualmente, nel giudizio di primo grado.
2.2. Al fine di verificare la produzione ed il deposito nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado della documentazione relativa alla notifica degli avvisi, non utilizzata dal giudice di primo grado, deve disporsi l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte:
rimette la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021