Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2915 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11953/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACCIAIOLI

7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TAMIETTI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6532/9/2014 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 18/09/2014 e depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato Paolo Tamietti, per il controricorrente, che si

riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

C.F., promotore finanziario, ha presentato istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta tra il 2002 ed il 2006, sul presupposto di averla pagata indebitamente, in assenza di autonoma organizzazione, ha fatto presente di lavorare nei locali della banca mandante e dunque con uso di mezzi non propri.

L’Agenzia ha opposto un silenzio rifiuto, poi impugnato dal contribuente, la cui tesi è stata accolta dal giudice di merito, che, in appello, ha ritenuto non sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione necessario al pagamento dell’imposta, a cagione del mancato impiego di mezzi strumentali utili a produrre reddito in modo significativo.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione assumendo che, dalla stessa documentazione dei redditi, risultavano spese e remunerazioni fatte dal promotore in funzione della sua attività, che manifestavano invece l’esistenza di una organizzazione autonoma. L’Agenzia fa leva prevalentemente sul reiterato e non occasionale ricorso a terzi prestatori d’opera il cui contributo è stato in grado di accrescere la produttività dell’agente.

Il motivo, però, facendo leva su tale elemento, ed essendo gli altri irrilevanti (il promotore risulta avere usato locali non sui ma della banca mandataria), è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite, hanno infatti, statuito che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U. n. 9451 del 2016).

L’Agenzia aveva fondato le sue difese specialmente sull’ammontare delle spese sostenute dal contribuente per compensi a terzi, ammontare non contestato da I contribuente, ed ammesso dallo stesso giudice di appello.

In ragione del suesposto principio di diritto, va dunque verificato, ed è accertamento di fatto, se quelle spese eccedano o no il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività svolta.

Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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