Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29148 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18575/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FISICA n.

7, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO ALECCE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERO IPPOLITI MARTINI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ANCONA;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ANCONA depositato il

02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Ancona rigettava il ricorso proposto da S.M. avverso il provvedimento di espulsione n. 134 emesso dal Prefetto della Provincia di Ancona in data 20.12.2017.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.M. affidandosi ad un solo motivo.

La Prefettura di Ancona, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale di questa medesima sezione del 23.10.2019 e, all’esito della Camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 13212/2020, per l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti per l’adozione della misura espulsiva, perchè il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, preveda un automatico impedimento al rilascio del permesso di soggiorno anche in difetto di una specifica valutazione della pericolosità sociale del richiedente. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto da un lato apprezzare comunque in concreto la pericolosità sociale, anche alla luce della risalenza dei precedenti penali dai quali egli era stato attinto, e dall’altro lato considerare che, comunque, egli aveva diritto di permanere sul territorio nazionale per 90 giorni, essendo entrato in Italia dal Regno Unito, Paese in cui ha costituito una famiglia ed ove vive e risiede ormai da anni.

La censura è fondata.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero “… non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019, Rv. 654673, relativa ad un’espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c)).

Il principio è stato affermato con riferimento alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17289 del 27/06/2019, Rv. 654421; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24084 del 25/11/2015, Rv. 637703); alla richiesta di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trovi nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215); alla proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 27739 del 31/10/2018, Rv. 651150); alla richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018, Rv. 649646; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6666 del 15/03/2017, Rv. 643648); al respingimento alla frontiera dello straniero decretato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 1 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18133 del 21/07/2017, Rv. 645060); alla domanda il rilascio, o rinnovo, del permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, con conseguente condizione di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 (Sez. 1, Sentenza n. 14159 del 07/06/2017, Rv. 644451; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19337 del 29/09/2016, Rv. 641860). Si ravvisa quindi un principio generale, alla luce del quale ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere, sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità va accertata in concreto ed all’attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte, o precedenti, che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Ancona ha completamente omesso di valutare la pericolosità sociale del ricorrente, ritenendo – erroneamente – che la norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, prevedesse una presunzione di pericolosità idonea a precludere automaticamente allo straniero l’ingresso o il soggiorno sul territorio nazionale.

Inoltre, il Giudice di Pace è incorso in ulteriore errore, poichè non ha tenuto conto che il S. non aveva presentato alcuna richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno, ma si era limitato a fare ingresso in Italia, proveniente dal Regno Unito, Paese nel quale, dopo aver espiato le condanne penali che aveva riportato in Italia, si era trasferito, trovando lavoro, costituendo una famiglia ed osservando una condotta di vita rispettosa della legalità. Sotto questo profilo, il Giudice di merito avrebbe dovuto considerare che lo straniero aveva comunque diritto di permanere sul territorio nazionale per il periodo di 90 giorni previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 4.

Il ricorso va in definitiva accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Ancona, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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