Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29147 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11559-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SYNDIAL SPA;

– intimato –

avverso la decisione n. 5741/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1.1 L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza 24 ottobre 2011, n. 5741, con la quale la commissione tributaria centrale, a conferma delle precedenti decisioni, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza 26 giugno 1986 con la quale la Pertusola Sud spa aveva chiesto il rimborso di parte dell’imposta di registro da essa corrisposta il 23 gennaio 1985, a seguito di avviso di liquidazione non opposto del 28 novembre 1984, su delibera di riduzione per perdita del proprio capitale sociale, contestuale ricostituzione in aumento, e ripianamento di perdite mediante utilizzo della riserva di rivalutazione monetaria ai sensi della legge 72/83. Istanza di rimborso fondata sul più favorevole regime dell’imposta di registro rinveniente, per operazioni come quella in esame, dal sopravvenuto D.P.R. n. 131 del 1986 (TU registro) rispetto alla precedente disciplina di cui al D.P.R. n. 634 del 1972.

La commissione tributaria centrale, in particolare, ha rilevato che: – il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, prevedeva espressamente la possibilità per i contribuenti di avvalersi del regime impositivo di registro più favorevole (con diritto al rimborso di quanto pagato in eccedenza) a condizione che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (1^ luglio 1986), fosse pendente controversia, ovvero fosse stata già presentata istanza di rimborso; – nel caso di specie si realizzava questa seconda condizione, per avere la società contribuente chiesto il rimborso della maggiore imposta in data 26 giugno 1986.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla società intimata.

p. 1.2 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1 e D.P.R. n. 634 del 1972, art. 16, vigente ratione temporis, per avere la commissione tributaria regionale affermato il diritto della società al rimborso, nonostante che quest’ultimo riguardasse un’imposta pagata dalla società a seguito di un avviso di liquidazione (n. 1584 notificato il 28/11/1984) divenuto inoppugnabile per mancata opposizione. In tale situazione, non poteva ritenersi che l’entrata in vigore della disciplina più favorevole potesse incidere su un rapporto tributario ormai definito.

p. 2. Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato infatti proposto e notificato nei confronti di una società (Syndial spa) diversa da quella che ha partecipato al giudizio di merito e nei cui confronti è stata emessa la sentenza CTR impugnata (Pertusola Sud spa).

E’ pur vero che l’agenzia delle entrate afferma in ricorso la legittimazione di Syndial spa “quale società già incorporante la Singea spa in liquidazione, a sua volta incorporante la Pertusola Sud spa”, e tuttavia questa affermazione non viene in alcun modo documentata: nè con richiamo ad atti di causa dai quali essa dovrebbe trovare riscontro, nè mediante la dovuta allegazione (al ricorso ovvero a memoria ex art. 372 c.p.c.) di visura camerale storica attestante l’effettiva continuità soggettiva, a seguito della dedotta incorporazione, tra le società menzionate.

La sola affermazione, pure contenuta in ricorso, secondo cui la sentenza CTR impugnata venne “notificata ad istanza della Syndial spa”, non rileva ai fini in questione, posto che l’attribuzione a Syndial spa dell’iniziativa notificatoria (comunque non dirimente) da altro non si evince – in difetto di qualsivoglia specificazione di parte ricorrente – che da una mera annotazione o dicitura (apparentemente riferita alla denominazione di un “file” di lavoro) apposta in epigrafe alla relata di notifica della sentenza.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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