Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29146 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28231/2013 R.G. proposto da:

F.LLI D. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Taddeo, con

domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 263 presso lo studio del

Dott. M.M.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 275/32/2012 depositata il 25 ottobre 2012, non

notificata;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 aprile 2021

dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dalla società F.lli D. S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 411/14/2010 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un diniego di sgravio IVA e IRAP per l’anno di imposta 2003, relativo agli importi iscritti a ruolo con cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1972 ex art. 36 bis, dell’Unico 2004.

2. La sentenza della CTR confermava integralmente la decisione di primo grado esprimendo una duplice ratio decidendi. Da un lato riteneva che avverso l’atto impugnato – qualificato come rifiuto di esercizio del potere di autotutela – potesse sindacarsi in sede giurisdizionale solo la legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza della pretesa tributaria. Dall’altro, veniva confermata la decisione di primo grado anche per inammissibilità dell’integrazione dei motivi di censura proposti dalla contribuente, ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, oltre che per infondatezza della doglianza circa il difetto di c.d. avviso bonario anteriore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata sua impugnazione.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate inizialmente non si è costituita, restando intimata. All’adunanza del 15 ottobre 2020 la Corte ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e disposto la sua rinnovazione, adempimento cui ha fatto seguito la rituale costituzione dell’Agenzia, la quale ha resistito alla domanda con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente parametro ex art. 360 c.p.c., comma 1, comunque individuabile nel n. 3 – la contribuente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, per aver la CTR ritenuto l’atto impugnato, diniego di sgravio, non sindacabile nel merito della pretesa tributaria.

5. Con il secondo motivo di ricorso – anch’esso privo dell’individuazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, individuabile nel n. 3 – la contribuente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per aver la CTR omesso di valutare funditus le doglianze relative al merito della controversia, ossia il disconoscimento del credito IVA.

6. Il ricorso è inammissibile. Premesso che “L’istanza del contribuente di rimborso del credito IVA mediante compensazione costituisce modalità di attuazione del credito d’imposta, il cui diniego è impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g, anche se derivante, implicitamente, dalla formazione del silenzio-rifiuto.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24478 del 05/10/2018, Rv. 650741 – 01), nondimeno va constatato che, come eccepito in controricorso, la contribuente impugna efficacemente solo la ratio decidendi espressa dalla CTR riguardo al diniego di sgravio IVA, ritenuto erroneamente atto non impugnabile con riferimento al merito della pretesa tributaria.

7. E’ tuttavia rimasta priva di specifica censura la seconda concorrente ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, attraverso la quale è stata confermata la decisione di primo grado, sia per inammissibilità dell’integrazione dei motivi di censura proposti dalla contribuente perché ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, sia per infondatezza della doglianza circa il difetto di avviso bonario anteriore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata impugnazione.

Va al proposito reiterato che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

8. Dalla mancata impugnazione da parte della ricorrente della seconda ratio decidendi espressa dal giudice d’appello discende l’inammissibilità del ricorso e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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