Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29146 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3124-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PRENESTINO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato NATOLA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 734/14/10 del 7 dicembre 2010, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi due distinti ma collegati avvisi di accertamento e rettifica notificati al Consorzio Prenestino Piano Insediamenti Produttivi (PIP) per il Comune di Palestrina, a titolo di: – maggiore imposta di registro su atto del 27 marzo 2003, con il quale il consorzio aveva riscattato presso il Comune di Palestrina la proprietà delle aree ricomprese nel PIP, e già acquisite dal Comune medesimo in forza di decreto di esproprio per pubblica utilità 26 aprile 2001; – recupero di Irpeg, Irap ed Iva 2003 sulla plusvalenza asseritamente realizzata dal consorzio con i successivi atti di assegnazione dei lotti alle imprese consorziate. Il tutto, sul presupposto che il valore delle aree edificabili dichiarato dal consorzio, tanto per il primo quanto per il secondo atto (Euro 12,77/mq.), fosse suscettibile di aumento, come da stima comparativa dell’agenzia del territorio, fino alla concorrenza di Euro 35,00/mq..

Preso atto che il primo giudice aveva determinato il valore venale dei terreni in questione nell’importo medio di Euro 22,00 mq., la commissione tributaria regionale ha ritenuto infondata anche quest’ultima stima, assumendo invece la correttezza del valore inizialmente dichiarato dal consorzio, posto che: – la stima dell’agenzia del territorio non era attendibile, perchè eseguita senza accesso e, inoltre, facente riferimento a terreni che non potevano considerarsi similari, in quanto trasferiti in condizioni di libero mercato e non, come nella specie, in base a decreto di esproprio per pubblica utilità; – per contro, “analitica e concreta” doveva considerarsi la stima prodotta dal consorzio, anche considerato che il prezzo di esproprio era stato concordato tra le parti su approvazione della Regione Lazio e della Provincia di Roma, oltre che su parere favorevole dell’UTE.

Resiste il consorzio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

p. 2.2 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), e artt. 51 e 52, per avere la commissione tributaria regionale riconosciuto congruo il valore dichiarato dal consorzio sul presupposto che le aree edificabili in questione provenissero da espropriazione per pubblica utilità, nonostante che esse fossero state invece dedotte (tanto nel trasferimento dal Comune espropriante al consorzio, quanto nella successiva assegnazione da quest’ultimo alle imprese consorziate) in “normali atti di compravendita”, fatti oggetto di comparazione di mercato nella stima dell’agenzia del territorio.

p. 2.3 Il motivo è infondato.

Pur avendo affermato che non si trattava, nella specie, di una “comune compravendita di terreni”, bensì di un “esproprio per pubblica utilità”, la commissione tributaria regionale ha basato il proprio decisum sulla identificazione economico-estimativa tra il valore di esproprio ed il valore venale rilevante ai fini dell’imposta di registro e delle altre imposte in recupero.

Dal ragionamento della commissione tributaria regionale, in altri termini, non si evince uno scostamento decisionale dal parametro legale del valore venale, bensì l’accertamento in concreto della sostanziale rispondenza a quest’ultimo del valore dichiarato dal consorzio – sulla base di quanto pagato per l’esproprio – negli atti presi a riferimento.

Ciò è derivato dalla disamina delle rispettive consulenze tecniche di parte, in ordine alle quali il giudice di merito ha ritenuto: “apodittica, frettolosa, priva di qualsiasi concreto riferimento a perizie, valutazioni o valori fiscalmente definiti per beni similari, redatta senza alcun accesso”, quella dell’agenzia del territorio e, per contro, “analitica e concreta” quella prodotta dal consorzio.

La decisione della commissione tributaria regionale è stata dunque nel senso di attribuire ai terreni in oggetto un valore venale effettivamente corrispondente a quello di esproprio; a sua volta ritenuto congruo perchè, tra il resto, “approvato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma su parere condiviso dell’ufficio tecnico erariale”.

Indipendentemente dall’affermazione secondo cui non ci si troverebbe di fronte, nella fattispecie, ad una “comune compravendita di terreni” bensì ad un esproprio per pubblica utilità, è comunque dirimente osservare come la commissione tributaria regionale abbia assunto il valore di esproprio non quale limite legale vincolante di determinazione automatica della base imponibile (come stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 2, appunto con riguardo all’indennizzo per le cessioni espropriative dirette), ma come (collimante) parametro di determinazione dell’effettivo valore attribuibile in concreto alle aree edificabili in esame (ritenuto coincidente con il “prezzo” corrisposto per l’assegnazione, quale “costo” primario di realizzazione dell’intervento complessivo di edificazione).

Ed è proprio il collegamento con la stima già operata in sede di esproprio che il giudice di merito ha poi ritenuto che il valore delle aree non fosse accostabile (per la peculiarità del caso) a quello attribuito dall’agenzia del territorio a terreni solo asseritamente “similari”.

Su tali premesse, deve dunque reputarsi che la decisione della commissione tributaria regionale non si sia – nei fatti – discostata dal criterio del valore venale; salvo nella specie identificare tale valore in quello determinato (con il parere favorevole dell’UTE) ai fini dell’espropriazione.

Sennonchè, esclusa la violazione normativa, resta la delibazione delle rispettive perizie di parte e la stima in concreto operata; vale a dire, elementi tutti riservati alla discrezionalità del giudice di merito, e non sindacabili (nè, per vero, in effetti sindacati) nella presente sede di legittimità.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – motivazione insufficiente sulla natura giuridica del consorzio il quale, lungi dall’essere ente senza fine di lucro, come ritenuto dalla commissione tributaria regionale, aveva invece veste imprenditoriale di intermediazione tra i singoli consorziati (anch’essi di natura imprenditoriale) ed i soggetti pubblici e privati preposti alla realizzazione del piano edilizio convenzionato (consorzio volontario di urbanizzazione).

p. 3.2 Nemmeno questa censura può trovare accoglimento.

La commissione tributaria regionale ha affrontato incidentalmente il problema della natura giuridica del consorzio (definito “certamente ente senza fine di lucro”) allo scopo, non già di affermarne il difetto di legittimazione passiva tributaria (per le imposte reddituali e l’Iva), bensì per rimarcare (a riscontro di quanto da essa sostenuto in ordine alla congruità del valore dichiarato) l’assenza di una finalità speculativa ad esso imputabile e, soprattutto, tale da inficiare il suddetto ragionamento di identità, nella specie, tra: valore di esproprio, valore venale e prezzo corrisposto.

In tal senso va dunque intesa la rilevata correlazione economica tra i costi accollati dal consorzio per l’acquisizione delle aree ed il loro “riaddebito” (componente positivo Iva per il consorzio) ai consorziati-imprenditori.

In presenza di tale accertamento fattuale (disconoscimento in capo al consorzio di un fine lucrativo) non può che trovare ulteriore conferma il ragionamento del giudice di merito circa l’insussistenza, in concreto, di elementi tali da invalidare la più volte richiamata corrispondenza tra il “costo” di esproprio ed il suo “riaddebito” pro quota, senza margine speculativo di utile, ai singoli consorziati.

Nemmeno sotto questo profilo, dunque, può darsi ingresso ad una doglianza involgente elementi fattuali relativi, non alla mera interpretazione dello statuto dell’ente, ma al ruolo da esso svolto nella concretezza della vicenda.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– pone le spese del presente giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in Euro 13.200,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in cancelleria il 13 novembre 2018

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