Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29146 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/12/2017, (ud. 04/10/2017, dep.06/12/2017),  n. 29146

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’impresa edile Sisto s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Martina Franca, la Carige Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale nel quale una vettura di sua proprietà, assicurata presso la Carige, era stata urtata da un autocarro condotto da S.F., assicurato con la società Assitalia.

A sostegno della domanda espose che il sinistro era stato determinato da un’improvvisa manovra di retromarcia compiuta dal conducente dell’autocarro, il quale non si era reso conto della presenza della vettura della società attrice.

Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte della società attrice e il Tribunale di Taranto, con sentenza del 20 gennaio 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Taranto ricorre l’impresa edile Sisto s.r.l. con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Amissima s.p.a., società di nuova denominazione della s.p.a. Carige Assicurazioni.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e della L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5; con il secondo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e dell’art. 112 c.p.c..

1.1. I due motivi, da trattare congiuntamente attesa l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi fondati.

Ed invero il Tribunale di Taranto ha rigettato la domanda sulla base della considerazione per cui gli elementi di prova offerti dalla società attrice non erano sufficienti “per ritenere che il sinistro sia avvenuto nelle modalità indicate”. Il giudice ha supportato tale convinzione rilevando che la dichiarazione resa dall’altro conducente (modello CAI) non era valutabile, che l’unica testimonianza dedotta dalla società attrice non era credibile perchè il teste Carboni non risultava menzionato nel modello CAI e che nessun accertamento era stato svolto dalle forze dell’ordine; ha quindi considerato irrilevante anche il fatto che la c.t.u. avesse considerato compatibili le lesioni riportate dalla vettura con quelle riscontrate sull’autocarro.

Tale ricostruzione dimostra che il Tribunale non ha messo in dubbio l’effettiva esistenza dell’incidente stradale in questione, ma ha ritenuto che le concrete modalità indicate dalla società attrice non avessero trovato adeguati riscontri oggettivi.

1.2. In tal modo, però, la sentenza offre il fianco alle due fondate obiezioni mosse dalla parte ricorrente.

In primo luogo, infatti, la sottoscrizione congiunta, da parte di entrambi i conducenti, del modello CAI, come già previsto dalla L. n. 39 del 1977, art. 5 richiamata in ricorso e ribadito dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 143, comma 2 determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate (v., tra le altre, la sentenza 5 maggio 2004, n. 8525). Tale presunzione, ovviamente, è superabile, ma occorre che il giudice di merito ne spieghi le ragioni, il che non è avvenuto nel caso di specie, perchè il Tribunale non ha posto in dubbio, come si è detto, l’esistenza del sinistro, nè ha spiegato quale potrebbe essere stata l’effettiva dinamica del medesimo (v., sul punto, anche la sentenza 25 giugno 2013, n. 15881, ove si è chiarito che la dichiarazione contenuta nella constatazione amichevole di incidente può essere superata dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio).

Da un altro lato, poi, la persistenza di un insuperabile dubbio su tale dinamica avrebbe semmai dovuto imporre l’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, invocato nel secondo motivo di ricorso, proprio in rapporto alla circostanza per cui il sinistro era stato comunque riconosciuto come esistente.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Taranto, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi ai principi sopra indicati e provvedendo, se del caso, ad una propria ricostruzione dei fatti e ad un nuovo giudizio di merito.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile – 3, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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