Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29145 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 815/2010 proposto da:

LORVIN SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.

ROMEI 19, presso lo studio dell’Avvocato RIITANO ADOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato IUCCI GIUSEPPE, giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GLOBO TRIBUTI SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore e Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA INDRO MONTANELLI 162C, presso lo studio dell’Avvocato

GOLLUCCIO ANNALISA, rappresentata e difesa dagli Avvocati VELOCCI

Andrea e DIANA LINO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/39/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA – SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 15/10/2008,

depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito l’Avvocato BONANNI PIETRO (per delega dell’Avvocato DIANA

LINO), difensore della controricorrente, che si riporta agli atti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha aderito

alla relazione.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Roma, Sez. distaccata di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla Lorvin S.r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni relativi a manifesti funebri, ritenendo applicabile non già il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, relativo alla pubblicità, ma l’art. 18, e segg. dello stesso decreto, secondo i quali i diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti indipendentemente dal fatto che l’affissione venga effettuata dal Comune o da Società che gestisce il servizio o da privato. I giudici d’appello hanno, inoltre, fondato la legittimità dell’accertamento rilevando trattarsi di affissione abusiva di manifesti mortuari effettuata su impianti pubblici destinati allo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la S.r.l.

Lorvin, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 18, 19 e 20, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. La Società concessionaria Globo Tributi S.r.l. ha resistito con controricorso.

E’ stata depositata in cancelleria la relazione, ex art. 380 bis c.p.c., con cui si è rilevata l’inammissibilità – pure eccepita dalla controricorrente – di entrambi i motivi, in quanto privi della formulazione dal quesito di diritto e del momento di sintesi, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in base al quale, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 4556 del 2009), la censura con cui si deduce di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

La relazione, che è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti (che non hanno depositato conclusioni scritte, nè memorie), è integralmente condivisa dal Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio sicchè il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 290,00, di cui Euro 60,00 per spese oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 290,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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