Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29145 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2439-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6119/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6119 del 30 novembre 2010, con la quale la commissione tributaria centrale, a conferma della decisione della commissione tributaria di 2^ grado di Latina, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla Cassa di Risparmio di Roma (poi Fondazione Roma) in rettifica del valore finale di terreni parzialmente edificabili da quest’ultima posseduti in Comune di Formia, e fatti oggetto di dichiarazione decennale Invim in data 28 luglio 1980.

La commissione tributaria centrale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che, fermo restando il valore iniziale dichiarato dalla contribuente e ritenuto congruo dall’ufficio, legittimamente la commissione tributaria di secondo grado avesse ridotto a lire 12.000/mq. il valore unitario delle aree edificabili in questione. Ciò perchè, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria nel motivo di gravame: – tale valore era stato desunto da una perizia della Cassa di Risparmio la quale descriveva con precisione sia la zona di ubicazione sia la destinazione urbanistica degli immobili; – l’ufficio non aveva contestato le caratteristiche della zona, alle quali i valori attribuiti agli immobili si conformavano.

Resiste con controricorso Fondazione Roma, la quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificato (consegna all’ufficiale giudiziario il 16 gennaio 2012) oltre il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

p. 2. Quest’ultima eccezione è infondata.

A fronte di sentenza pubblicata il 30 novembre 2010, l’ultimo giorno utile per notificare il ricorso per cassazione nel termine “lungo” annuale qui applicabile scadeva (considerata la sospensione dei termini in periodo feriale) il 16 gennaio 2012 e non, come erroneamente indicato dalla controricorrente, il 15 gennaio 2012. Ciò perchè quest’ultima data cadeva in giorno festivo (domenica), con conseguente dilazione dei termine in questione al giorno lavorativo immediatamente successivo, allorquando, come risultante dagli atti della notificazione (e come riconosciuto dalla stessa controricorrente), l’avvocatura dello Stato effettivamente provvide a consegnare all’ufficiale giudiziario, per l’inoltro, il ricorso per cassazione.

p. 3.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26, per avere la commissione tributaria centrale pronunciato sulla congruità della valutazione estimativa offerta dalla contribuente, con conseguente contravvenzione del divieto di pronuncia in tema di estimo ex art. 26 cit..

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omessa motivazione sul nucleo fondamentale della propria censura, costituito dalla inattendibilità probatoria, in quanto non asseverata, della stima prodotta in giudizio dalla controparte; tanto più che non risultava agli atti alcuna certificazione comunale di riscontro della suddetta perizia di parte, nè di specificazione della effettiva destinazione urbanistica dell’intero compendio immobiliare.

p. 3.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni poste, sono infondati.

Non vi sono ragioni per discostarsi dal pur risalente indirizzo di legittimità in materia, secondo cui: “la Commissione Tributaria Centrale è competente anche in ordine alle questioni di fatto, escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa, le quali, in sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, sono soltanto quelle che attengono alla esistenza o quantificazione del reddito, del cespite, od, in genere, della base imponibile e dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Non eccede, pertanto, i limiti dei suoi poteri di cognizione la Commissione Tributaria Centrale che, nell’accogliere il ricorso del contribuente proposto avverso l’esclusione delle spese incrementative esposte nella determinazione dell’I.N.V.I.M., si sia limitata a rilevare che le stesse risultavano dalla documentazione prodotta, in assenza di qualsiasi contestazione sul loro ammontare, dal momento che in tale decisione è ravvisabile la soluzione di una questione di diritto, effettuata sulla base di una situazione di fatto (riconoscimento del diritto alla deduzione, per effetto della documentazione ritualmente prodotta), con esclusione di ogni problema di valutazione estimativa” (Cass. 2688/96).

Nel caso di specie, la commissione tributaria centrale si è limitata ad affermare che la perizia estimativa prodotta in giudizio dalla Cassa di Risparmio doveva ritenersi – al contrario di quanto sostenuto dalla amministrazione finanziaria nel suo atto di gravame – attendibile. E ciò sia perchè sufficientemente precisa in ordine agli elementi fondamentali costituiti dalla zona di ubicazione degli immobili e dalla loro destinazione urbanistica, sia perchè l’ufficio non aveva contestato le caratteristiche della zona di ubicazione prese a riferimento nella indicazione ai fini Invim dei valori finali. La commissione tributaria centrale, pertanto, ha reso un giudizio di natura non estimativa, bensì tecnico-giuridica, perchè focalizzato: – sui requisiti di utilizzabilità ed attendibilità probatoria di un elemento istruttorio di parte (perizia stragiudiziale); – sulla concomitante incidenza esercitata, sul quadro probatorio complessivo, dall’elemento processuale costituito dalla mancata contestazione ex adverso (mancata contestazione, tra l’altro, che nel presente ricorso l’amministrazione finanziaria non ha in alcun modo confutato). Non vi è pertanto stata alcuna pronuncia sull’estimo, essendosi invece la commissione centrale limitata a fare governo della disciplina giuridica concernente la prova dei fatti costitutivi dei diritti dedotti in giudizio, così da infine confermare la decisione impugnata che su tale prova aveva fatto affidamento.

Per le stesse ragioni, non può dirsi (secondo quanto argomentato nel secondo motivo di ricorso) che la commissione centrale abbia omesso di pronunciarsi sulla efficacia probatoria della perizia prodotta in giudizio dalla Cassa di Risparmio, giacchè una motivazione sul punto specifico (ancorchè succinta) vi è stata.

E la ratio ad essa sottesa (possibilità che il giudice formi il proprio libero convincimento sulla base dell’intero quadro probatorio ed, eventualmente, anche sulla base di perizie stragiudiziali non asseverate e prove cc.dd. “atipiche”) non è stata qui neppure censurata dall’agenzia delle entrate ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o n. 4.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– pone le spese del presente giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in Euro 4.100,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in cancelleria il 13 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA