Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29145 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 11/11/2019), n.29145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26799-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.U.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 639/2018, accoglieva la domanda di equa riparazione proposta, ex lege n. 89 del 2001, da P.U. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’irragionevole durata di un procedimento pensionistico dallo stesso promosso dinanzi alla Corte dei Conti con ricorso depositato in data 17/09/1960 e definito con sentenza pubblicata il 3/3/2008. In particolare, la Corte, stimato in 44 anni e 6 mesi il ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, liquidava in favore del P. un indennizzo pari a Euro 22.000,00.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, il Ministero dell’economia e delle finanze propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. E’ rimasto intimato il P..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 6 e 25, par. 1, CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere la Corte di appello erroneamente incluso, nel lasso di ritardo indennizzabile, anche il periodo ricompreso dal 17.09.1960 (data di deposito del ricorso del P. innanzi alla Corte dei Conti) al 31.07.1973 (data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà di ricorso individuale per far valere la responsabilità dello Stato a causa dell’irragionevole durata del processo). A detta del ricorrente, così operando la Corte di merito avrebbe indebitamente riconosciuto l’indennizzo per 13 anni di eccessiva durata, accordando così una maggior somma pari a circa Euro 6.500,00.

La censura è fondata.

Posto, infatti, che, come già osservato da questa Corte (v. Cass. n. 15778 del 2010), la finalità della L. n. 89 del 2001 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte Europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato in relazione alla determinazione del periodo indennizzabile, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia, che provvederà nuovamente sul punto alla luce dei principi sopra illustrati, oltre a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata in relazione alla determinazione delle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2^ Sezione Civile, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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