Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29145 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/12/2017, (ud. 04/10/2017, dep.06/12/2017),  n. 29145

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. D.M.P. ottenne, a seguito di una procedura di esecuzione mobiliare contro l’Allianz s.p.a., un’ordinanza di assegnazione di somme che diede luogo, da parte dell’Agenzia delle entrate, all’obbligo di versamento dell’imposta di registro per la somma di Euro 175,70.

Avendo anticipato tale somma, il professionista convenne in giudizio l’Allianz s.p.a., davanti al Giudice di pace di Roma, per il rimborso della somma suindicata.

Il Giudice di pace ritenne fondata la domanda e condannò la società di assicurazione al pagamento della somma di Euro 87,85, sul presupposto che il pagamento dell’imposta di registro si dovesse ripartire in parti uguali tra i condebitori in solido.

2. La sentenza è stata impugnata dall’avv. D. e il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 novembre 2015, dichiarata cessata la materia del contendere a causa del pagamento dell’intera somma, banco iudicis, da parte della società di assicurazione, ha condannato l’Allianz, facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, a norma dell’art. 91 c.p.c., comma 4, nella misura unica di Euro 195,07.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre l’avv. D.M.P. con atto affidato ad un motivo.

L’Allianz s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 82,91 e 339 cod. proc. civ. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 1.

Il ricorrente pone, in sostanza, due censure. La prima è che il limite di valore fissato dall’art. 91 c.p.c., comma 4, potrebbe valere solo per il giudizio di primo grado e non anche per quello di appello, nel quale è necessaria la difesa tecnica, sebbene affidata (nella specie) alla parte direttamente, nella sua qualità di avvocato; la seconda è che il Tribunale avrebbe errato nel liquidare in via cumulativa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Il motivo è fondato sotto entrambi gli aspetti.

Da un lato, infatti, il limite fissato dall’art. 91, comma 4, cit. vale soltanto per il primo grado di giudizio, celebrato davanti al Giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa (art. 82 c.p.c., comma 1), ma non per l’appello, a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o di appello a motivi vincolati (art. 339 c.p.c., comma 3).

Da un altro lato, poi, la liquidazione unitaria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio non è ammessa, come questa Corte ha più volte affermato (sentenza 25 novembre 2011, n. 24890, e ordinanza 30 settembre 2016, n. 19623).

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando in favore dell’avv. D. le competenze relative ai due giudizi di merito ed al giudizio di cassazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna l’Allianz s.p.a. alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate quanto al primo grado in Euro 195,07, quanto al grado di appello in Euro 350 e quanto al giudizio di cassazione in Euro 500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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