Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29144 del 21/12/2020
Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14237/2019 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP), Via 8
marzo 3, presso lo studio dell’avv. Federico Lera, che lo
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per
cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1601/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.
Fatto
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da O.A. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;
O.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;
il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), affermando l’erroneità della valutazione di non credibilità svolta dalla Corte territoriale rispetto al racconto con cui egli aveva esposto di essere fuggito dalla Nigeria per timori rispetto ad una strega che aveva già ucciso con la magia nera vari membri della propria famiglia;
la Corte d’Appello ha ritenuto tale racconto non attendibile, perchè contraddittorio rispetto a quanto precedentemente detto dal ricorrente, a giustificazione della sua fuga, in ordine ad accuse per il furto di una moto e peraltro neppure pertinente rispetto al problema della magia nera, che casomai potrebbe coinvolgere – secondo la Corte di merito – chi sia perseguitato perchè accusato di essere stregone;
la censura, rispetto alla valutazione di inattendibilità, ha la consistenza di una rilettura del racconto fornito, richiedendo una diversa valutazione di esso, certamente estranea al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), stante la pacifica pertinenza al giudice del merito del giudizio di fatto sull’attendibilità in tema di protezione internazionale (v. tra le molte, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);
con il secondo motivo è addotta (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sostenendosi in sostanza che la “magia nera” sarebbe una forma di persecuzione privata, proveniente dal soggetto identificato come “strega”, rispetto al quale lo Stato di provenienza non fornirebbe adeguata protezione; il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in tema di protezione umanitaria;
i due motivi, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente;
è ben vero che “il diritto alla protezione sussidiarla non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali” (Cass. 6 luglio 2020, n. 13959; Cass. 20 luglio 2015, n. 15192);
nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto non pertinente – si cita testualmente – “la tesi dell’appellante secondo cui la stregoneria in molti stati africani può divenire motivo di accuse infondate ed addirittura di condanna a morte”, in quanto quello che temeva il ricorrente era di essere egli vittima dei malefici di una strega;
al di là di ciò, a fronte dell’inconsistenza del timore sul piano oggettivo, il secondo motivo fa riferimento generico ad ipotetiche possibilità che dietro la magia nera si celino avvelenamenti ed il terzo motivo, pur insistendo sulla protezione umanitaria è anch’esso generico, neppure adducendo concreti elementi di vulnerabilità soggettiva in ipotesi talora ricondotti da questa Corte, in contesti tribali e riti di stregoneria (Cass. 15 maggio 20191, n. 13088) a possibili condizioni personali di particolare vulnerabilità del richiedente, peraltro da valutarsi con estrema puntualità dati margini di arbitrarietà intrinseci all’ambito coinvolto, alla luce di particolari situazioni psico-fisiche personali e di circostanze culturali e sociali di riferimento, qui non concretamente addotte;
il ricorso si manifesta quindi come nel complesso inammissibile;
nulla sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020