Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29143 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 11/11/2019), n.29143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26655-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 448/2018, rigettava la domanda di equa riparazione proposta, ex lege n. 89 del 2001, da T.G. nei confronti del Ministero della Giustizia, per l’irragionevole durata di un procedimento dalla medesima promosso contro l’INPS. Evidenziava la Corte che il giudizio, interrotto a seguito della sospensione dall’albo dell’avv. Staniscia, avvenuta con provvedimento ad essi comunicato dall’Ordine Professionale in data 24.10.2013, era stato riassunto tardivamente, allorchè il termine perentorio, di cui all’art. 305 c.p.c., era già giunto a compimento. Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, Tralicci propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– è superflua l’illustrazione dei motivi di doglianza essendo il ricorso inammissibile per tardività.

L’art. 325 c.p.c. stabilisce che “il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni” allorchè la controparte abbia provveduto alla notificazione della pronuncia impugnata. Trattasi di un termine perentorio, inquadrandosi nell’istituto generale della decadenza; come tale, decorre per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali – nessuno dei quali ricorrente nella specie- tassativamente previsti dalla legge (v. già Cass. 15 marzo 1993 n. 3043 e Cass. 21 settembre 1990 n. 9632); per cui la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla notificazione del provvedimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti Irei omessa la notificazione. Ne consegue che la ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso proposto oltre i sessanta giorni, ha l’onere di allegare la mancata notificazione del provvedimento impugnato, affermando, pertanto, di fruire del c.d. termine lungo.

Alla luce di siffatto principio di diritto, nella specie, come si evince dagli atti di causa e non contestato dalla stessa ricorrente (sul punto v. Cass. Sez. Un. 25 marzo 2019 n. 8312, laddove statuisce che la ragione principale posta a fondamento della sentenza n. 22438 del 2018 “è quella di garantire una migliore realizzazione dei principi del giusto processo evitando inutili formalismi anche con riguardo alla valutazione della procedibilità del ricorso, nella presente fase caratterizzata da una applicazione solo parziale delle regole del PCT al giudizio di cassazione. Sulla base di questa premessa è stato ritenuto che non dare rilievo al comportamento del controricorrente destinatario del ricorso al fine di attestare la tempestività del deposito e la conformità dell’atto all’originale avrebbe portato ad una irragionevole violazione dei suddetti principi, derivante dal modo in cui essi vanno intesi “in ambiente di ricorso nativo digitale”, nell’attuale periodo intermedio nel quale non essendo il giudizio di legittimità ancora inserito nel sistema del PCT, la Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale mentre tale verifica è possibile con un semplice adempimento alla parte destinataria dell’atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digitale”), risulta che il decreto impugnato è stato notificato, a mezzo di posta elettronica certificata, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia agli avvocati della T. (Staniscia Nicola, Belardinelli Andrea e Mastropaolo Sabrina), in data 19 febbraio 2018; a fronte di detto adempimento la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta solo il 12 settembre 2018, ossia ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, e ciò ha comportato il passaggio in giudicato del decreto impugnato. Quindi si è verificata la decadenza dall’impugnazione, che questa Corte deve rilevare per dichiarare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso stesso per tardività.

La soccombente va dunque condannata al pagamento delle spese per questo giudizio di legittimità.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione controricorrente che vengono liquidate in complessivi 800,00 Euro, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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