Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29142 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10877/2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour

139, presso l’avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende

per procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4277/2018 della CORTE D’APPELLO di Napoli,

depositata il 24/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da S.R. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

S.R. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria;

2. il Ministero dell’Interno ha depositato atto tardivo di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, sostenendo (lettera a del motivo) che la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere la verifica dei rischi che nel paese di origine sussistevano per chi versasse in stato di insolvenza, nonchè (lettera b del motivo) per non avere indagato, omettendo di citare a conforto della decisione alcuna fonte, report o informativa, se la situazione del Bangladesh fosse tale da comportare pericoli alla vita dei cittadini per la ricorrenza di uno stato di violenza indiscriminata;

il motivo è fondato in entrambe le sue articolazioni;

2. come risulta dalla stessa sentenza impugnata l’espatrio del ricorrente è stato motivato dal fatto che, avendo egli subito l’incendio della propria attività commerciale e trovandosi in condizione di non poter soddisfare i creditori, egli temeva le ritorsioni di costoro, rispetto alle quali lo Stato, si afferma nel ricorso per cassazione, non avrebbe assicurato tutela di fronte a prassi altamente lesive di diritti fondamentali, quali la schiavitù per debiti, diffusa e tollerata nel paese, oltre ad altre conseguenze inique previste dalle leggi e/o da costumi locali;

la Corte territoriale ha ritenuto che i timori di “ritorsioni dei creditori insoddisfatti” portassero ad identificare la “posizione del richiedente come migrazione per motivi economici”, la quale, afferma sempre la Corte, pur avendo “aspetti drammatici… non integra i presupposti della protezione internazionale”;

la valutazione della Corte d’Appello, come puntualmente denunciato dal ricorrente, è giuridicamente errata;

la migrazione per motivi economici è quella in cui l’espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia;

tale motivazione nulla ha a che vedere con quella, oggetto di causa, in cui la fuga dal paese di origine sia cagionata da timori di persecuzione per il trattamento ivi destinato a chi si trovi in condizione di insolvenza rispetto ai propri debiti, in quanto in tal caso l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente ed indebitamente dannosi per la persona;

le aomande del ricorrente andranno quindi esaminate sulla base della corretta impostazione giuridico-fattuale di cui sopra;

la Corte territoriale ha peraltro errato anche nel non svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari ad apprezzare se sia vero o meno quanto denunciato dal ricorrente, ovverosia che le leggi o i costumi (tollerati) in Bangladesh fossero tali da comportare in tali situazioni la possibilità di “riduzione in schiavitù” o la determinazione della “possibilità effettiva di affrancamento dalla condizione di addictus”; la sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio dovrà procedere, sulla base della corretta qualificazione giuridica della fattispecie qui impostata, ai predetti accertamenti;

3. fondato è anche il secondo profilo di censura, con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), notoriamente consistenti nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

la Corte di merito ha escluso l’esistenza di un conflitto armato nella zona di provenienza, ma ciò ha fatto, come ancora denunciato dal ricorrente, senza fare riferimento alle fonti da cui tale situazione potesse essere desunta e, si osserva, senza dare sostanzialmente risposta alla più ampia situazione di violenza indiscriminata il cui rischio essa stessa pone a base della richiesta di protezione avanzata dal ricorrente;

questa Corte ha in effetti ritenuto che “in tema di protezione sussidiarla dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. 26 aprile 1019, n. 11312, poi conformi: Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897 e Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

anche questo profilo di domanda dovrà quindi essere riesaminato, previa acquisizione dei dati necessari, in sede di rinvio;

4. resta a questo punto assorbito il secondo motivo, destinato alla protezione umanitaria, in quanto i relativi eventuali presupposti non potranno che esser apprezzati sulla base degli elementi istruttori che si rendano complessivamente disponibili, per l’apprezzamento delle complessive condizioni coinvolgenti la persona del ricorrente, sulla base delle indagini da svolgere rispetto ai profili accolti;

5. in definitiva la sentenza va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinchè proceda agli accertamenti necessari, sulla base dei principi di cui sopra.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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