Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29142 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18999-2011 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

SERGIO CAPPARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORELLA

PERNA;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 60 del 2011 della COMM. TRIB. REG. di

CATANZARO, depositata il 31/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Equitalia ETR spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 60/10/11 del 31 marzo 2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria eseguita nel dicembre 2008, su cartelle esattoriali notificate tra il 2005 ed il 2007, a carico di M.R. (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: correttamente la commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso del contribuente, attesa la non provata notifica degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria, tali dovendosi ritenere le cartelle di pagamento; – l’appellante Equitalia non aveva smentito l’assunto del primo giudice, dal momento che gli avvisi di ricevimento asseritamente attestanti la regolare notificazione delle cartelle in questione erano stati da essa prodotti in giudizio non in originale nè in copia autentica, ma unicamente in copia semplice.

Il M. non ha depositato controricorso, dichiarando di costituirsi al solo fine della eventuale discussione.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c.(ultrapetizione). Premesso che le cartelle esattoriali in questione, prodromiche all’iscrizione ipotecaria, erano state in effetti regolarmente notificate a mani del M. e della moglie, come da avvisi di ricevimento prodotti in giudizio, la commissione tributaria regionale aveva confermato la statuizione del primo giudice di annullamento dell’iscrizione ipotecaria per mancata notificazione dell'”atto presupposto”, senza tuttavia avvedersi che, nel convincimento del primo giudice, l’asserito “atto presupposto” (non notificato) non era stato individuato nelle cartelle di pagamento, bensì nella comunicazione, prima delle cartelle, dell’esito della liquidazione automatica della dichiarazione, ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Sicchè la commissione tributaria regionale aveva fondato la decisione su un’eccezione (mancata notificazione delle cartelle) in realtà mai sollevata dal M., le cui contestazioni di forma e contenuto presupponevano, all’opposto, proprio il pacifico ricevimento delle stesse.

Sennonchè, in conseguenza della regolare notificazione delle cartelle, erroneamente il giudice di merito non aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni da tale notificazione.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c.(ultrapetizione), per avere la commissione tributaria regionale ritenuto non dimostrata la notificazione delle cartelle sulla base di un argomento (la produzione degli avvisi di ricevimento in copia semplice e non in originale) non opposto dal M., il quale mai aveva operato il disconoscimento della documentazione prodotta, e nemmeno ne aveva contestato la conformità all’originale ex art. 2712 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso Equitalia deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2 e art. 2712 c.c., per avere la commissione tributaria regionale affermato che gli avvisi di ricevimento erano stati prodotti in copia semplice, nonostante che la produzione fosse invece avvenuta mediante copie con attestazione formale di conformità all’originale, legittimamente apposta dall’agente per la riscossione, in quanto pubblico ufficiale e depositario ex lege dell’originale.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione errata e contraddittoria circa un fatto decisivo. Per avere la commissione tributaria regionale confermato la sentenza di primo grado ritenendola basata sulla mancata notificazione delle cartelle, nonostante che tale sentenza fosse stata invece fondata sulla mancata previa notificazione dell’avviso di liquidazione automatica della dichiarazione ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36; in realtà non necessaria (così come non necessario doveva ritenersi il previo invio della intimazione di pagamento ex D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77).

p. 2.2 Sono fondati, con assorbimento della terza censura, il primo, secondo e quarto motivo di ricorso; suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni dedotte.

La pretesa posta in riscossione deriva da cinque cartelle esattoriali notificate tra il 2005 ed il 2007, ma impugnate dal M. (unitamente alla comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 cit.) soltanto nel gennaio 2009 e, pertanto, ben oltre il termine generale decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21.

L’avvenuto annullamento sia delle cartelle sia dell’iscrizione ipotecaria ad opera del giudice di merito non tiene dunque conto di questa circostanza, tale da rendere finanche inammissibile l’originario ricorso del contribuente siccome rivolto (anche) alle cartelle.

Segnatamente, il giudice di appello non ha rilevato che quest’ultimo non aveva contestato, nel ricorso introduttivo (i cui motivi sono riportati nel ricorso per cassazione: pag. 2), l’avvenuta notificazione delle cartelle, limitandosi a lamentare che queste ultime risultassero affette da vari vizi di forma e contenuto (mancata indicazione del responsabile del procedimento; violazione dell’obbligo di motivazione; apposizione della relata di notifica sul frontespizio dell’originale; mancato previo invio dell’avviso bonario D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3).

Si trattava però di vizi che dovevano appunto essere dedotti in sede di impugnazione delle cartelle, la cui avvenuta notificazione non era stata – di per sè – contestata.

In questa situazione, il rilievo ufficioso, da parte del giudice di merito, della mancata prova della notificazione delle cartelle integra – in effetti – il denunciato vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; essendosi tale rilievo ufficioso risolto nel suddetto mancato riscontro della sopraggiunta inoppugnabilità delle cartelle, in quanto ormai divenute definitive ed insuscettibili di essere opposte in una con la comunicazione di iscrizione ipotecaria (tanto che l’opposizione proposta dal M. poteva riguardare esclusivamente quest’ultima, e per vizi suoi propri, non anche per quelli eventualmente concernenti gli “atti presupposti”).

Il profilo di ultrapetizione nel quale è incorso il giudice regionale non concerne però soltanto la deduzione in giudizio del “fatto” rappresentato dalla mancata notificazione delle cartelle, ma anche la “prova” dell’avvenuta notificazione.

Quand’anche, infatti, si volesse dare ingresso alla verifica della effettiva notificazione delle cartelle, non sussistevano comunque elementi per negare piena valenza probatoria agli avvisi di ricevimento versati in copia agli atti del giudizio.

Diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, doveva nella specie trovare applicazione il disposto dell’art. 2719 c.c., secondo cui la copia fotografica di scrittura vale quale autentica allorquando colui contro il quale essa è prodotta non ne disconosca espressamente la conformità all’originale.

Nel caso di specie il giudice di appello non dà atto di alcuna dichiarazione espressa, specifica ed univoca di disconoscimento, da parte del M., degli avvisi di ricevimento prodotti in copia (dichiarazione per giunta assoggettata alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.).

In applicazione del consolidato principio (da ultimo, tra le molte, Cass. ord. n. 4053 del 18) secondo cui le copie fotografiche o fotostatiche non contestate acquistano la stessa efficacia probatoria dell’originale, ex art. 2719 cit., non doveva pertanto il giudice di appello subordinare la prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle alla produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento in originale o copia autentica.

Anche sotto questo ulteriore e definitivo profilo risulta quindi come la notificazione delle cartelle esattoriali in questione costituisse aspetto non più contestabile.

p. 2.3 Altro è a dire per il “vizio proprio” dell’iscrizione ipotecaria asseritamente insito nella mancata previa notificazione dell’intimazione ad adempiere prescritta – per l’ipotesi di espropriazione non intrapresa entro un anno dalla notifica della cartella – dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

Questa doglianza, effettivamente proposta dal M., deve ritenersi ammissibile.

Essa è tuttavia infondata in applicazione di quanto in proposito stabilito da Cass. SSUU 19667/14, secondo cui: “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, secondo comma, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) di rigetto del ricorso introduttivo del M..

Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico di quest’ultimo, con compensazione delle spese dei gradi di merito vista l’allora perdurante incertezza interpretativa su taluni aspetti di causa.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo del merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

– pone a carico di quest’ultimo le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.800,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa il merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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