Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29141 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10441/2019 proposto da:

U.M.K., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP), Via 8

Marzo 3, presso lo studio dell’avv. Federico Lera, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1467/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 3/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da U.M.K. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

U.M.K. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato atto tardivo di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) sostenendo l’erroneità della valutazione di non credibilità svolta dalla Corte territoriale rispetto al racconto con cui egli aveva esposto di essere fuggito dal (OMISSIS) per le minacce subite da un gruppo studentesco rivale rispetto a quello cui egli apparteneva;

la Corte d’Appello ha ritenuto tale racconto non attendibile, perchè, sebbene il ricorrente si presentasse come una giovane matricola universitaria taglieggiata da un certo gruppo studentesco, era poi emerso che egli in realtà era uno dei leader di altro gruppo, sicchè era incomprensibile e comunque non spiegato perchè il gruppo di appartenenza non lo proteggesse o non lo aiutasse a resistere alle intimidazioni;

il motivo, rispetto a tali argomentazioni, ha la consistenza di una mera richiesta di una rilettura del racconto fornito, richiedendo una diversa valutazione di esso, certamente estranea al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), stante la pacifica pertinenza al giudice del merito del giudizio di fatto sull’attendibilità in tema di protezione internazionale (v. tra le molte, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

con il secondo motivo è addotta (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 257 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in tema di protezione sussidiaria;

la valutazione di inattendibilità del racconto del ricorrente inficia necessariamente la domanda di protezione ai sensi dell’art. 14, lett. b), fondata sul presupposto di una carenza della protezione statale o pubblica in favore del ricorrente, che avrebbe senso solo se quel racconto, con riferimento ai conflitti con il gruppo studentesco rivale, fosse stato ritenuto veritiero;

il motivo coglie invece nel segno nella parte in cui censura il mal governo da parte del giudice dei poteri e delle riconnesse modalità motivazionali rispetto alle condizioni proprie della tutela di cui all’art. 14, lett. c) cit., e notoriamente consistenti nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

questa Corte ha infatti già ritenuto che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. 26 aprile 1019, n. 11312, poi conformi: Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897 e Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

nella sentenza non è riportato alcun dato concreto nè alcuna fonte idonea a suffragare l’affermazione secondo cui la situazione di violenza pur sussistente in Bangladesh neppure indirettamente interesserebbe il ricorrente perchè proveniente da un piccolo villaggio;

è altrettanto vero che la valutazione di cui all’art. 14, lett. c), ha natura oggettiva e si riferisce alle condizioni del paese o della zona di provenienza e quindi non ha rilievo decisivo la maggiore o minore credibilità del racconto posta dall’istante a giustificazione della propria fuga, sicchè ha errato la Corte territoriale nel farvi riferimento, quanto meno in relazione alla tutela sussidiaria in esame;

dunque, la sentenza impugnata va cassata affinchè il giudice del rinvio proceda ritualmente alle verifiche necessarie rispetto alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) cit.;

resta a questo punto assorbito il terzo motivo, destinato alla protezione umanitaria, in quanto i relativi eventuali presupposti non potranno che esser apprezzati ex novo sulla base degli elementi istruttori che si rendano complessivamente disponibili, per l’apprezzamento delle complessive condizioni coinvolgenti la persona del ricorrente, sulla base delle indagini da svolgere rispetto al profilo accolto.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dl giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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