Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29141 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10028-2012 proposto da:

S.C., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PECORARO ARMANDO DANILO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR della Campania, con sentenza depositata il 7.2.011, ha respinto l’appello avanzato da S.C., titolare dell’omonima ditta esercente l’attività di commercio di autoveicoli, (antro la sentenza della CTP di Caserta che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso da lui proposto contro l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Teano, con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato dalla ditta per l’anno 2004.

La CTR ha escluso che l’avviso che si fondava su un p.v.c. già consegnato all’appellante, redatto dalla G.d.F. di Mondragone all’esito dell’indagine fiscale eseguita nei locali della ditta, potesse ritenersi nullo per difetto di motivazione; ha quindi ritenuto fondato l’accertamento, atteso che dal p.v.c. era emerso che la società “cartiera” Euro Car Import Export s.r.l. aveva emesso nei confronti di S. alcune fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, consentendogli di detrarre indebitamente l’Iva non corrisposta all’effettiva cedente.

La sentenza è stata impugnata da S.C. con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, al quale l’Agenzia delle Entrare ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente lamenta che la CTR non abbia considerato che egli non era mai venuto a conoscenza dell’atto presupposto, necessario ai fini dell’esercizio pieno del suo diritto di difesa, costituito dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia fi Finanza di Ceprano nei confronti di Euro Car Import Export s.r.l..

2. Col secondo motivo, rubricato “Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 3,” parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valido l’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″, il ricorrente sostiene che la documentazione da lui prodotta provava che egli aveva effettivamente acquistato e rivenduto le autovetture di cui alle fatture emesse da Euro Car, assolvendo regolarmente i propri obblighi tributari, e deduce la carenza dell’operato dell’Ufficio, atteso che l’avviso, pur facendo riferimento al p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Mondragone” non consentirebbe di ritenere che le operazioni contestate erano inesistenti.

4. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il ricorrente non ha allegato specificamente al ricorso il p.v.c. sul quale si fondava l’atto impugnato, nè ha indicato in quale esatta sede processuale esso sia stato prodotto nel corso del giudizio di merito. Risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se l’accertamento della CTR in ordine alla sufficienza della motivazione dell’avviso, che rinviava per relationem al contenuto del predetto verbale, sia errata e se, per contro, la consegna del diverso p.v.c. redatto all’esito della verifica eseguita nei confronti di Euro Car risultasse indispensabile al fine di assicurare il diritto di difesa del ricorrente. Può aggiungersi che l’avviso, riprodotto nel corpo del ricorso, rinviava non soltanto al p.v.c. consegnato a S. ma anche alla segnalazione proveniente dalla G.d.F. di Ceprano (dalla quale aveva tratto origine l’attività ispettiva) in ordine all’indagine fiscale condotta a carico della predetta società: sarebbe stato pertanto onere del ricorrente precisare se detta segnalazione era stata o meno allegata al p.v.c. ed, in caso affermativo, chiarire perchè il suo contenuto non poteva ritenersi sufficiente a renderlo edotto delle ragioni dell’atto impositivo.

5. Il secondo motivo è infondato.

Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. Sez. 5, n. 21219 del 2011; Cass. Sez. 5, n. 30560/2017).

6. Il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, per difetto assoluto di specificità: la censura è infatti illustrata in via meramente assertiva e non precisa quale sia la documentazione prodotta (non allegata al ricorso) che proverebbe il pagamento, comprensivo di Iva, delle fatture dedotte in giudizio; omette inoltre considerare che le operazioni contestate sono state ritenute solo soggettivamente inesistenti e non chiarisce perchè la prova dell’interposizione fittizia di Euro Car nelle cessioni non potrebbe trarsi dal p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Mondragone.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1400,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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