Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29140 del 21/12/2020
Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3558/2019 proposto da:
T.M.S., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP), Via
8 marzo 3, presso lo studio dell’avv. Federico Lera, che lo
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per
cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1193/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 23/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.
Fatto
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da T.M.S. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;
il T. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;
il Ministero dell’Interno ha depositato atto tardivo di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) sostenendo l’erroneità della valutazione di non credibilità svolta dalla Corte territoriale rispetto al racconto con cui egli aveva esposto di essere fuggito dal Senegal per le persecuzioni subite, in quanto omosessuale, in famiglia e poi nella città ove si era trasferito;
la Corte d’Appello ha ritenuto tale racconto non attendibile, non solo perchè privo di pathos, ma anche perchè mancante di precisi riferimenti e lacunoso, essendosi tra l’altro il ricorrente fuggito ancor prima che la polizia intervenisse, sicchè non era per nulla certo che egli sarebbe stato incarcerato;
il motivo ha la consistenza di una mera richiesta di una rilettura del racconto fornito, richiedendo una diversa valutazione di esso, certamente estranea al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), stante la pacifica pertinenza al giudice del merito del giudizio di fatto sull’attendibilità in tema di protezione internazionale (v. tra le molte, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);
con il secondo motivo è addotta (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in tema di protezione per i rifugiati e con riferimento alla propria condizione di omosessuale, ma è evidente che esso è inficiato dal fatto che il racconto posto a base dell’intero processo è stato ritenuto complessivamente inattendibile; il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in tema di protezione umanitaria;
il ricorrente in proposito si limita ad affermazioni generiche, che non rispondono, in senso impugnatorio, al rilievo della Corte di merito in ordine all’assenza di condizioni soggettive di vulnerabilità, anche di salute;
il ricorso si manifesta quindi come nel complesso inammissibile;
nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla mera costituzione in giudizio, senza svolgere attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020