Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29140 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9988-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ARMANDO DANILO PECORARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 08 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 settembre 2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Teano, notificava a S.C., esercente l’attività di commercio di autoveicoli, un avviso di accertamento con il quale era rettificato l’imponibile Irpef e Irap del contribuente per l’anno 2003 e venivano inoltre recuperati Iva e contributi previdenziali; l’avviso si fondava sul p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Mondragone all’esito della verifica fiscale che era stata disposta presso la ditta del contribuente su segnalazione della Brigata di Ceprano, la quale aveva denunciato alla competente Procura della Repubblica l’amministratore unico di Euro Car Import Export s.r.l. per aver emesso, in nome e per conto della società da lui rappresentata, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di vari operatori commerciali nazionali, fra cui, nel 2003, fatture per un imponibile di Euro 48.000 a carico della ditta di S..

La CTP di Caserta respingeva il ricorso proposto da S. per ottenere l’annullamento dell’avviso con sentenza dell’ottobre 2008.

L’appello proposto dal contribuente avverso la decisione era accolto dalla CTR della Campania con sentenza dell’8 marzo 2011. Il giudice fondava la propria decisione sul rilievo dell’avvenuta violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, in quanto, a fronte della contestazione dell’appellante, che lamentava di non essere mai venuto a conoscenza del p.v.c. redatto nei confronti di Euro Car s.r.l., l’ufficio si era limitato ad che il documento era stato notificato, ma non aveva fornito prova di tale assunto.

Avverso la pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi e illustrato da breve memoria, cui S.C. ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 56, comma 5, come modificati dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, lett. c e art. 2, lett. b, in relazione all’art 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza di prova della notifica dell’atto presupposto costituito dal processo verbale di constatazione redatto nei confronti della Euro Car Import Export s.rl.; premette al riguardo che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 quando la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama “salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale” e rileva che, nel caso di specie, essa non era tenuta a fornire prova dell’avvenuta notificazione del documento presupposto, in quanto al processo verbale di constatazione sottoscritto da S. era allegata la segnalazione della G.d.F. di Ceprano.

2. Col secondo motivo, rubricato “Omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver, per l’appunto, omesso di considerare che S., avendo sottoscritto il processo verbale di constatazione cui era allegato il il documento redatto dalla G.d.F. di Ceprano, ne era venuto a sicura conoscenza.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (cfr., fra molte, Cass. nn. 13110/012, 9032/013, 6914/01l).

Nel caso di specie la segnalazione della G.d.F. di Ceprano (interamente riprodotta nel ricorso), che è stata allegata in copia al p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Mondragone sottoscritto da S.C. e di cui, dunque, quest’ultimo ha avuto piena conoscenza, riporta con completezza le risultanze dell’ accertamento ispettivo eseguito nei confronti di Euro Car Import Export s.r.l., dal quale era emerso: i) che la società non era una rivenditrice di automobili, ma una c.d. “cartiera”, artatamente costituita per evadere l’Iva intracomunitaria attraverso il sistema noto come come “frode carosello” (ovvero attraverso la sua interposizione fittizia nella vendita fra il cedente avente sede in uno Stato membro ed il cessionario italiano, in modo da consentire a quest’ultimo di sottrarsi all’obbligo di versamento dell’imposta); ii) che la ditta di cui era titolare S. era fra le destinatarie di alcune delle fatture dalla stessa emesse per operazioni inesistenti (indicate in apposito, separato prospetto, anch’esso allegato al p.v.c. sottoscritto dal contribuente).

Ne consegue che non v’era alcuna necessità, ai fini della validità dell’avviso impugnato, che a S. venisse specificatamente notificato anche il verbale ispettivo redatto nei confronti di Euro Car: la consegna di copia della segnalazione ha consentito al contribuente di conoscere le motivazioni dell’atto impositivo e di poterne pertanto contestare la fondatezza nel pieno esercizio del suo diritto di difesa.

All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè provveda all’esame degli ulteriori motivi d’appello proposti da S. ed alla regolamentazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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