Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2914 del 10/02/2014
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2914 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25333-2007 proposto da:
GATTO DOMENICO C.F.GTTDNC34A23H224N, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.TRIONFALE 5697, presso lo
studio dell’avvocato IOPPOLI CARLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato IOPPOLI VINCENZO;
– ricorrente contro
ALES GIORGIO, ALES FRANCESCA, NELLA QUALITA’ DI EREDI
DI ALES BIAGIO E DI MAGGIO ANTONINA, ALES BIAGIO, DI
MAGGIO ANTONINA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 886/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 24/08/2006;
Data pubblicazione: 10/02/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avv. Ioppoli Francesco con delega depositata
in udienza dell’Avv. Ioppoli Vincenzo difensore del
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
,
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
FATTO E DIRITTO
Rilevato che per la cassazione della sentenza n. 886 del 2006, emessa
dalla Corte d’appello di Genova in relazione ad un’azione in materia di
violazione di distanze, e depositata il 24 agosto 2006, ha proposto
ricorso Domenico Gatto;
oltre che nel domicilio eletto per il giudizio dagli appellati Ales
Biagio e Di Maggio Antonina, ad Ales Giorgio e Ales Francesca nella
qualità di eredi degli stessi appellati, nonchè a questi ultimi presso lo
studio dell’avvocato Leonardo Russo, che li rappresentava nel giudizio di
secondo grado;
Che le modalità della notifica rendono incerte le parti del giudizio;
Che detta notifica non può, infatti, valere ad instaurare il
contraddittorio, in quanto rivolta sia alle predette parti originarie
Ales Biagio e Di Maggio Antonina, sia ai due soggetti che si assumono
eredi degli stessi, il cui decesso, peraltro, non risulta da nessun dato
documentale;
Che occorre, pertanto, che sia fornita la dimostrazione dell’avvenuto
decesso degli originari appellanti nonché la qualità di unici eredi degli
stessi dei pure citati Ales Giorgio e Ales Francesco, nei cui confronti
deve comunque procedersi a nuova notifica, mancando agli atti la ricevuta
dell’avviso ai destinatari da parte dell’agente postale, mediante lettera
raccomandata, della avvenuta consegna del plico al portiere;
Che, in caso di esistenza di altri eredi, anche a costoro deve essere
notificato il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone provvedersi agli incombenti indicati in motivazione,
assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della
3
Considerato che il ricorso è stato notificato nella rispettiva residenza,
presente
ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla
cancelleria per le comunicazioni d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda
Civile, il 3 luglio 2013.