Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2914 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 08/02/2021), n.2914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18189-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO ZAGA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5380/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. F.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso la cartella di pagamento, notificata in data 01.04.2017, riferita al recupero dell’addizionale regionale Irpef al 10% per gli anni 2011 e 2012 che al contribuente gli erano state indebitamente rimborsate. La CTP rigettava il ricorso ritenendo applicabile, alla luce della modifica del D.L. n. 78 del 2010, art. 33, comma 2 l’addizionale Irpef sulla retribuzione variabile eccedente la misura fissa indipendentemente dal superamento della misura del triplo.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Lombardia accoglieva l’appello osservando che la nuova normativa aveva modificato il regime di operatività dell’addizionale regionale solo nell’ipotesi in cui il reddito variabile valicasse il triplo di quello fisso.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 33 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3; si sostiene che la CTR avrebbe errato nell’interpretare il comma 2 bis della citata norma che ha previsto l’applicazione dell’addizionale Irpef del 10% al reddito variabile superiore a quello fisso anche nella misura inferiore al triplo.

2 La questione di diritto concerne l’applicabilità dell’addizionale Irpef a seguito dell’innesto nel D.L. n. 78 del 2010, del comma 2 bis dal D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 50 bis, convertito in L. n. 111 del 2011 non si pone in termini di immediata evidenza decisoria anche in considerazione del fatto che sul punto non si registrano precedenti di questa Corte.

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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