Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29139 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3557/2019 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Sarzana (SP), Via 8

marzo 3, presso lo studio dell’avv. Federico Lera, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1287/2018 della CORTE D’APPELLO di Genova,

depositata il 31/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da E.S. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

E.S. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi;

il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l’omesso esame su di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal interpretato le vicende riguardanti la sua fuga dalla città di (OMISSIS), che la Corte avrebbe riferito al solo fatto che il padre dell’amico avrebbe inveito con urla contro il ricorrente, mentre era stato precisato che ciò fosse stato accompagnato da minaccia di denuncia alla polizia, aggiungendosi poi – nel medesimo motivo – ulteriori precisazioni rispetto all’episodio della seconda e definitiva fuga da (OMISSIS) e dal paese; il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le notorie persecuzioni cui sono sottoposte in Nigeria le persone omosessuali e comunque omettendo di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori anche officiosi sul punto;

il terzo motivo infine afferma la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la Corte territoriale correttamente indagato sulla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine;

il quarto motivo afferma invece la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sostenendo che la Corte avrebbe sottovalutato la condizione di omosessuale del ricorrente anche da questo punto di vista, non considerando le difficoltà sociali e di reinserimento che essa comunque avrebbe comportato rispetto al proprio paese natale;

il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati;

la Corte territoriale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse credibile, poichè egli “non ha riferito di avere subito alcuna minaccia o violenza che avrebbero giustificato una così repentina fuga dal suo paese ove lasciava la sua famiglia, che sarebbe stata in quel momento all’oscuro della sua partenza”, richiamando e condividendo altresì la valutazione del Tribunale nella quale, per quanto riporta la sentenza di appello il ricorrente sarebbe “espatriato senza soldi e senza avvisare i familiari solo a causa delle urla del padre dell’amico”, senza neppure che fosse stato riferito di minacce “di denuncia alla Polizia”;

la Corte territoriale ha ritenuto, quale circostanza posta a base del ricorso, l’episodio narrato dal ricorrente secondo cui egli sarebbe fuggito dalla propria città “perchè il padre del suo compagno aveva urlato nel sorprenderli a casa”, con ciò implicitamente evidenziando, come poi sostenuto nel ricorso per cassazione, che l’omosessualità (evidentemente desumibile dal fatto che di parli di “compagno” e di una situazione in cui i due sarebbero stati “sorpresi”, nel senso di scoperti rispetto a ciò che intendevano celare) fosse stata indicata come fondamento della richiesta di protezione internazionale;

è però evidente che l’argomentazione rispetto alla non veridicità della fuga nulla ha a che vedere in sè con la condizione di omosessualità, rispetto alla quale la sentenza non manifesta profili di dubbio;

infatti, se anche dovesse ritenersi non credibile il racconto di quella fuga per l’eccessiva repentinità di essa e per non essere stata la stessa riconnessa ad intervenute denunce, già in quel primo frangente, alla polizia, ciò non toglie che l’omosessualità in sè prescinde da tale episodio e, non essendo stata posta in dubbio dalla Corte di merito, avrebbe dovuto essere considerata nella valutazione della domanda;

costituiscono infatti dati acquisiti alla giurisprudenza di questa Corte quelli per cui l’orientamento sessuale del richiedente possa costituire “fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello “status” di rifugiato, quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo” (Cass. 18 marzo 2020, n. 7438), così come quello per cui è dovuta la protezione sussidiaria ove consti che l’omosessuale sia esposizione a “gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo” (Cass., 26 maggio 2020, n. 9815), come infine la condizione di omosessualità possa essere “condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani” derivante dalla predetta situazione personale (Cass. 10 giugno 2020, n. 1172) per i fini di cui alla tutela c.d. umanitaria, secondo il regime di essa qui applicabile ratione temporis ed anteriore al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018 (Cass., S.U., 13 novembre 2019, n. 29459);

la Corte ha viceversa omesso di accertare, come denunciato dal ricorrente, se in Nigeria sussista un regime persecutorio riguardo a tale condizione, come anche, eventualmente, se, rispetto ad essa, sussistano forme dannose di persecuzione privata non contrastate efficacemente dallo Stato o infine se tale condizione sia anche solo oggetto di disvalore solo sul piano sociale, ma tale da giustificare, nel dovuto giudizio comparativo rispetto alla situazione italiana, la tutela residuale umanitaria;

ciò comporta l’accoglimento in parte qua del ricorso, che va invece disatteso laddove esso infondatamente, ai fini della tutela secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), adduce fonti alternative rispetto a quelle valutate dalla Corte di merito al fine di far constare la ricorrenza del presupposto della “violenza indiscriminata”;

la Corte territoriale ha infatti espressamente indicato sia report di Amnesty International del 2017), sia un’ulteriore fonte (sito (OMISSIS)), per desumerne l’assenza di una condizione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente, sicchè la mera sottoposizione delle risultanze di altre fonti si traduce sostanzialmente nella pretesa di proporre in sede di legittimità elementi per una diversa valutazione di merito, come è certamente inammissibile al di fuori del caso – qui non ricorrente – dell’omesso esame di uno o più fatti decisivi da specificare ed enucleare e non suscettibili di consistere nella mera allegazione di report alternativi rispetto alle condizioni di interesse;

la sentenza va dunque cassata nei soli limiti di cui si è detto e il giudizio rimesso alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, al fine di verificare, anche attraverso le opportune indagini officiose proprie della materia, se il trattamento degli omossessuali in Nigeria, giustifichi il riconoscimento di una delle tutele gradatamente rivendicate dal ricorrente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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