Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29139 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26204-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ARMANDO DANILO PECORARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 20/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Teano, notificava a S.C., esercente l’attività di commercio di autoveicoli, un avviso di rettifica del reddito d’impresa del contribuente per l’anno 2003; l’avviso si fondava sul p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Mondragone all’esito della verifica fiscale che era stata disposta presso la ditta del contribuente su segnalazione della Compagnia di Formia, la quale aveva denunciato alla competente Procura della Repubblica l’amministratore unico e l’amministratore di fatto Embassy Motors s.r.l. per aver emesso, in nome e per conto della società, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di vari operatori commerciali nazionali, fra cui, nel 2003, fatture per un imponibile di Euro 50.633 a carico della ditta di S..

S.C. impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Caserta e il giudice adito, con sentenza depositata i (Ndr: testo originale non comprensibile) 2008, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’ufficio non avesse provato l’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse da Embassy Motors nei confronti del ricorrente.

L’appello proposto dall’Agenzia celle Entrate avverso la pronuncia veniva rigettato dalla CTR della Camgania. con sentenza del 20.9.2010, in base al triplice rilievo: i) della violazione del diritto di difesa del S., in quanto l’avviso rinviava ad un verbale ispettivo redatto nei confronti di Embassy Motors s.r.l. che non era stato portato a conoscenza del contribuente; ii) della insufficienza della motivazione per relationem dell’atto, non supportata da un’autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi acquisiti in sede di verifica; iii) della carenza dell’operatore dell’ufficio che, pur facendo riferimento al processo verbale della G.d.F di Mondragone, non consentiva di affermare che le operazioni contestate erano inesistenti.

La sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle Entate con ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui S.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,” parte ricorrente censura (Ndr: testo originale non comprensibile) della sentenza impugnata che ha ritenuto violata la L. n. 202 del 2000, art. 7, in quanto gli atti prodromici al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Mondragone non erano stati portati a conoscenza del contribuente; deduce a riguardo che il predetto verbale, sottoscritto da S., faceva, espresso richiamo all’allegato consegnatogli, contenente la segnalazione della Compagnia di Formia a seguito della quale era stata avviata la verifica fiscale, e pertanto non poteva dubitarsi che il contribuente fosse a conoscenza diretta di tutte le informazioni in possesso dei verbalizzanti.

2. Col secondo motivo, rubricato “Violazione della L. n. 212 del 2000, dell’art. 7, nonchè del D.P.R. n.500 del 1973, art. 47, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3” parte ricorrente lamenta che il giudice di appello non si sia astenuto al principio secondo cui la motivazione per relationem dell’avviso, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla G.d.F. non può considerarsi illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte de l’ufficio degli elementi acquisiti.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente sostiene che la. motivazione della sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui sia l’operato dell’ufficio che quello della G.d.F. sarebbero carenti e non consentirebbero ai accertare l’inesistenza delle operazioni contestate.

4. Il primo motivo è inammissibile, in quanto privo di attinenza alla ratio decidendi sulla quale si fonda il capo della pronuncia con esso impugnato.

La CTR ha ritenuto che, allorchè l’avviso di accertamento faccia riferimento a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, quest’ultimo deve avere effettiva conoscenza di tali verbali al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

Ora, dalla lettura dell’avviso di accertamento come riportato nel ricorso, ciò che in effetti risulta essere stato consegnato a S. non è il processo verbale di constatazione redatto all’esito della verifica fiscale eseguita nei confronti di Embassy Motors s.r.l., bensì la nota della G.d.F. di Formia (di cui peraltro non viene riportato il contenuto) allegata sub 1 al verbale ispettivo sottoscritto dal contribuente, la quale (secondo l’Agenzia) indicava le circostanze che avevano condotto alla denuncia degli amministratori, di fatto e di diritto, della società per i reati connessi all’emissione di per operazioni inesistenti.

La ricorrente avrebbe pertanto dovuto contestare non già l’erroneità dell’accertamento in fatto (in realtà non compiuto dalla CTR) concernente la mancata conoscenza da parte di S. dagli atti presupposti al p.v.c. redatto nei suoi confronti, bensì l’erroneità dell’affermazione del giudice a quo secondo cui, ai fini dell’esercizio del diritto di difese del contribuente, era necessario che anche il (diverso) p.v.c. redatto nei confronti di Embassy Motors s.r.l. venisse portato a sua effettiva conoscenza atteso che dalla segnalazione della Compagnia di Formia si evincevano ampiamente le ragioni poste a fondamento dell’avviso impugnato.

All’inammissibilità del primo motivo di ricorso consegue l’inammissibilità anche dei successivi motivi, che (derisi ramo le ulteriori rationes decidendi che sorreggono la pronuncia impugnata.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione de la decisione stessa (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 11493/2018).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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