Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29137 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2257/2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour

139, presso l’avv. Damiano Fiorato, che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1099/2018 della CORTE D’APPELLO di Genova,

depositata il 3/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da O.D. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

O.D. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;

il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con il primo motivo il ricorrente afferma la violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in tema di protezione sussidiaria, lamentando come i giudici di appello avessero deciso senza una completa acquisizione documentale delle fonti utili a ricostruire la situazione fattuale del paese di provenienza e presso il quale il richiedente paventa il rimpatrio;

il motivo va accolto, nei termini che seguono;

esso è del tutto generico rispetto all’ipotesi di cui alla lettera b), tra l’altro destinata a sorreggersi, per struttura della fattispecie, su situazioni specifiche del singolo richiedente, rispetto alle quali potrebbe essere di sostegno solo un racconto ritenuto credibile delle vicende poste a base della fuga dal proprio paese;

tale credibilità è stata tuttavia esclusa nella sentenza impugnata, con valutazione di merito in ordine all’inverosimiglianza e confusione del racconto che non risulta in sostanza neppure attinta da specifiche censure;

non a caso il motivo è stato sviluppato essenzialmente rispetto all’ipotesi di cui dell’art. 14 citato, lett. c), nella relativa rubrica ed esso è, da questo punto di vista, fondato;

questa Corte ha infatti già ritenuto che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. 26 aprile 1019, n. 11312, poi conformi: Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897 e Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

nella sentenza l’unico dato riportato è un generico richiamo a dati “Easo – Coi” privi di datazione, in sè inidoneo a rispondere ai requisiti di cui alla citata giurisprudenza;

resta a questo punto assorbito il secondo motivo, destinato alla protezione umanitaria, in quanto i relativi eventuali presupposti non potranno che esser apprezzati sulla base degli elementi istruttori che si rendano complessivamente disponibili, per l’apprezzamento delle complessive condizioni coinvolgenti la persona del ricorrente, sulla base delle indagini da svolgere rispetto al profilo accolto;

5. in definitiva la sentenza va cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso e con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. c) cit., con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche rispetto alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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