Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29137 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24572-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEDIASUD SOCIETA’ COOPERATIVA A RL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 269/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La CTP di Caserta, con sentenza del 21 gennaio 2008, accolse il ricorso proposto da Mediasud soc. coop. a r.l. contro l‘avviso di accertamento delle maggiori imposte IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 2003 che le era stato notificato, ed annullò l’atto impugnato.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione è stato dichiarato inammissibile dalla CTR della Campania per inesistenza della notificazione dell’atto, non sanata dalla costituzione della società, in quanto eseguita – a mezzo del servizio postale – alla via (OMISSIS), indirizzo diverso da quello di (OMISSIS) in cui aveva sede lo studio del difensore costituito per Mediasud in primo grado e privo di qualsiasi riferimento con la destinataria.

La sentenza, depositata il 14 ottobre 2010, è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Mediasud coop. a r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con entrambi i motivi del ricorso che lamentano – rispettivamente – violazione della L. 890 del 1982, artt. 1, 4 e 8, e art. 2700 c.c. e violazione dell’art. 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 23, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inesistente la notifica dell’atto d’appello.

In particolare, con il primo motivo, la ricorrente deduce che la notifica era stata regolarmente eseguita all’indirizzo presso il quale il rag. C., difensore domiciliatario di Mediasud in primo grado, aveva trasferito il proprio studio, dopo essere stata inutilmente tentata al precedente indirizzo, di (OMISSIS), dove il professionista era risultato irreperibile proprio perchè trasferitosi.

Il motivo, che ancorchè rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia in realtà un error in procedendo, è fondato (con conseguente assorbimento del secondo), in quanto la notifica dell’atto d’appello risulta ritualmente eseguita, per compiuta giacenza, presso lo studio del rag. C. alla via (OMISSIS), luogo in cui l’agente preposto alla consegna si è recato e, verificata la sola temporanea assenza del destinatario, ha dato notizia del tentativo di notifica e del deposito del plico presso l’ufficio postale mediante avviso a mezzo raccomandata A.R., immesso nella cassetta della corrispondenza del professionista.

Poichè la relazione di notificazione fa fede fino a querela di falso delle attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario (o, come nel caso, dall’agente postale procedente) quanto ai fatti che sono frutto della sua diretta percezione, il fatto, accertato dal notificante, che la sede dello studio del ragionier C. si trovava alla Via (OMISSIS) avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione ex art. 222 c.p.c., da parte di Mediasud, che si è invece costituita nel giudizio di appello senza contestare sotto alcun profilo la validità della notificazione dell’atto di gravame.

La declaratoria di inammissibilità dell’appello si fonda dunque su una valutazione, in ordine all’avvenuta effettuazione di detta notificazione in luogo privo di riferimento con la società appellata, che era preclusa alla CTR e che risulta palesemente arbitraria.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la pronuncia impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale Campania, in diversa composizione, affinchè provveda all’esame del merito del gravame ed alla regolamentazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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