Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29137 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 11/11/2019), n.29137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21460-2018 proposto da:

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO

EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 212/2018, accogliendo il ricorso proposto da M.M.G. ai sensi della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, condannava il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro, 1.208,00 a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento e per l’effetto liquidava le spese processuali in complessivi 405,00.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia la M. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

L’intimato Ministero della giustizia ha depositato solo “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Atteso che:

– con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233 c.c., comma 2 e con le norme del D.M. n. 55 del 2014. A detta della ricorrente, l’importo delle spese di lite liquidato dalla Corte di appello di Perugia sarebbe al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle relative Tabelle poichè, pur applicando i parametri minimi ridotti del 50% per ogni singola voce da riconoscere (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 1.198,50 (anzichè di Euro 405,00).

La censura è fondata.

L’importo complessivo dei compensi professionali, relativi al giudizio definito con l’impugnato decreto, come liquidato dalla Corte perugina risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55 del 2014. Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi del cit. D.M., art. 4, comma 1, si perviene al riconoscimento della somma totale di Euro 1.198,50, così computata: Euro 255,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 510,00 come importo medio ordinario); Euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 510,00 quale importo medio ordinario); Euro 283,50 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70% – applicabile per tale voce – rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di Euro 945,00); Euro 405,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 810,00 quale importo medio ordinario).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi 405,00 euro, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato in relazione alla determinazione delle spese processuali, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia, che provvederà nuovamente sul punto alla luce dei principi sopra illustrati, oltre a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata in relazione alla determinazione delle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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