Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29136 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23132-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.E.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio

dell’avvocato COSENZA FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SALVATORE CALTABIANO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/21/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 16.7.08,

depositata il 25/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro T.E. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il diritto della contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000/2004, giudicando che l’attività libero- professionale di medico generico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, svolta dalla contribuente, non presentasse il requisito dell’autonoma organizzazione, in quanto esercitata senza la collaborazione di dipendenti o terzi e con limitata disponibilità di attrezzature.

Il ricorso si fonda su un solo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (art. 360 c.p.c., n. 3), censurandosi la sentenza gravata per non aver considerato che l’attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale presuppone che il professionista disponga di uno studio e di un insieme di beni strumentali, il che di per se stesso integrerebbe il presupposto impositivo dell’IRAP. Il motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo si premette che, come più volte chiarito da questa Corte (sentenze 36678/07, SSUU 12108/09, 10240/10, 21122/10, 8556/11), in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Alla stregua di tali consolidati principi deve escludersi che l’attività di medico convenzionato svolta in assenza di dipendenti o collaboratori sia di per sè integrativa del requisito dell’autonoma organizzazione, a nulla rilevando che tale attività presupponga l’utilizzo di un studio. La Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di 1RAP, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo (Cass. 10240/10).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso”;

che la contribuente si è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, adesiva alle conclusioni proposte dal Consigliere relatore;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1,000 per onorari, oltre Euro 100 per esborsi e spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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