Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29136 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1435/2019 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour 139,

presso l’avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende per

procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2478/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da A.T. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

A.T. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria ed il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, commi 3 e 5, per non essere stato il ricorrente ascoltato all’udienza, pur essendosi personalmente presentato e per avere ciononostante i giudici di primo e di secondo grado concluso per l’inattendibilità del racconto;

il motivo è infondato;

questa Corte ha già sinteticamente ritenuto che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584; Cass. 13 ottobre 2020, n. 22049);

le deduzioni del ricorrente si incentrerebbero sull’ipotesi di cui alla succitata lett. c), ma in tal senso esse sono generiche, non essendo indicate nel ricorso le precisazioni ivi richieste e centrali perchè possa dirsi in concreto operativo l’obbligo di audizione;

il motivo risulta quindi generico e come tale inammissibile;

il secondo motivo adduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla protezione umanitaria;

in esso si fa riferimento alla condizione di violenza diffusa nel paese di provenienza ed all’impossibilità di ottenere un giusto processo rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti, ma si tratta di richiami generici non a fatti storici di cui sia stato omesso l’esame ma a due delle causae petendi della protezione internazionale, rispettivamente riportabili del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. b) e c), rispetto alle quali tra l’altro la sentenza di appello ha sviluppato specifiche argomentazioni, di non credibilità del racconto e di assenza di violenza indiscriminata o conflitto armato nella zona di provenienza, in sè rimaste prive di specifici profili di impugnazione;

resta la questione sulla Libia come paese di transito;

in proposito gli approdi giurisprudenziali di questa Corte sono noti;

è indubbio che centrale per il sistema di protezione internazionale sia l’individuazione del “paese di origine”, ovverosia quello (o quelli) di cittadinanza o di stabile domicilio (apolidi);

è parimenti indubbio che tuttavia la situazione di paesi diversi da quello di origine o di stabilimento vada considerata nel caso (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676), in quanto le valutazioni sulla protezione non possono non riguardare il paese ove lo straniero debba essere avviato, perchè è in quello che in tal modo i suoi diritti umani potrebbero essere pregiudicati;

è parimenti ovvio, perchè insito nella necessità di valutare in modo completo la condizione personale dell’interessato, che abbiano rilievo le violenze subite nei paesi di transito, ove tali da comportare il sorgere di una vulnerabilità soggettiva (Cass. 2 luglio 2020 n. 13565; Cass. 15 maggio 2019 n. 13096) secondo la disciplina della protezione c.d. umanitaria previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018, così come la possibilità di fare riferimento ad altro paese, ove l’istante abbia avuto uno stabile radicamento in una nazione diversa da quella di origine, da cui possano trarsi elementi valutativi della sua complessiva situazione personale ai fini della predetta protezione umanitaria (Cass. 3 luglio 2020, n. 13758), in tal senso dovendosi intendere il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ove esso afferma la domanda di protezione va esaminata “ove occorra” alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nei Paesi in cui lo straniero è transitato, norma che viceversa non legittima invece la pretesa ad una disamina officiosa di una qualunque risultanza processuale da cui occasionalmente emerga il transito in un dato paese terzo, in ipotesi come la Libia caratterizzato da situazioni endemiche di instabilità e violenza, al fine di ottenere il trattenimento in Italia;

va pertanto ribadito l’ormai consolidato principio per cui “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione” (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861, cui hanno poi fatto seguito, tra le molte, Cass. 20 novembre 2018, n. 29875; Cass. 13096/2019 cit. e Cass. 13565/2020 cit.);

nel caso di specie, il ricorso per cassazione fa genericamente riferimento al “rilevante lasso di tempo trascorso in Libia”, in sè solo, senza argomentare per quali ragioni da ciò dovrebbero trarsi profili utili ad innescare una delle ipotesi in cui ha rilievo quanto accaduto nello stato di transito, sicchè il motivo in parte qua è assolutamente generico ed inidoneo a manifestare la propria decisività ex art. 360 c.p.c., n. 5, al riguardo;

così come – infine – del tutto insufficiente e non decisivo è il riferimento alla mancata comparazione della situazione italiana con quella cui l’istante si troverebbe a vivere in Pakistan, non avendo rilievo una diversa e generica diversità delle condizioni di vita, in sè innata nella diversità sociale, culturale, economica e geografica dei diversi paesi, ma solo il ricorrere di una situazione di particolare vulnerabilità che giustifichi l’accesso alla protezione umanitaria secondo il sistema vigente ratione temporis, ma di cui non è menzione specifica e di dettaglio che sia idonea a far ravvisare un vizio di legittimità nella sentenza impugnata;

nulla sulle spese, in quanto il Ministero è rimasto intimato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA