Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29136 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23775-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

DELEDDA, presso lo studio dell’avvocato CARLO GOTTI PORCINARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SENO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

(OMISSIS) impugnava innanzi alla CTP di Venezia la cartella di pagamento notificatale, con cui, a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, era stata iscritta a ruolo a suo carico la somma complessiva di Euro 74.753,33, a titolo di omesso versamento di Iva e Irap per l’anno 2004 e di sanzioni.

Il giudice adito, con sentenza del 2010, accoglieva il ricorso, rilevando che l’atto impugnato, che non indicava le ragioni delle sensibili differenze tra gli importi risultanti all’esito della fase controllo e quelli richiesti in sede di ingiunzione, era privo di motivazione.

La pronuncia era appellata dall’Agenzia delle Entrate e nel giudizio d’appello si costituiva la curatela di (OMISSIS) s.a.s., nelle more fallita.

La CTR del Veneto, con sentenza del 2 marzo 2011, rigettava il gravame, rilevando che i conteggi illustrati dall’Agenzia per la prima volta nell’atto di appello non davano adeguato conto delle differenze riscontrate e che pertanto andava ribadita la statuizione di carenza di motivazione della cartella, dalla quale non era possibile evincere in modo inequivoco il quantum debeatur.

L’Agenzia delle Entrate ha proposta ricorso per la cassazione della sentenza, articolato in un solo motivo, cu il Fallimento di (OMISSIS) s.a.s. ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo: rileva, in primo luogo, che l’obbligo di motivazione, per ciò che attiene alle cartelle di pagamento, deve ritenersi assolto laddove l’atto contenga, come nella specie, i dati prescritti dall’art. 25 cit., ovvero l’indicazione del tributo, del periodo d’imposta, dell’imponibile e dell’aliquota applicata; sostiene, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non v’era alcuna differenza fra gli importi che erano risultati dovuti dalla contribuente all’esito del controllo e quelli richiesti con la cartella, atteso che le pretese discrasie riscontrate andavano ricollegate al meccanismo di versamento (in acconto ed a saldo) dell’Irap ed a quello (periodico ed annuale) dell’IVA.

2. Entrambe le censure illustrate nel motivo sono inammissibili.

2.1. La prima, formulata in via astratta non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La CTR ha infatti escluso che il vizio di motivazione potesse ritenersi sanato per il solo fatto che la cartella è un atto normativamente tipizzato, posto che nella specie neppure dai conteggi allegati dall’ufficio in grado di appello emergevano le ragioni della riscontrata, sensibile differenza fra il pagamento richiesto e le somme che risultavano dovute da (OMISSIS) all’esito del controllo automatizzato.

2.2. La seconda, che va più correttamente ricondotta nell’ambito del vizio di motivazione, difetta, invece, dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quarto contesta l’accertamento della CTR – secondo cui dalla cartella non era possibile evincere l’effettivo, esatto ammontare delle imposte dovute dalla contribuente – in via meramente assertiva, ma non riporta gli elementi di fatto (l’importo dei tributi risultante all’esito della fase di controllo; le imputazioni dei pagamenti già eseguiti; il conteggio in dettaglio degli addebiti) indispensabili a fini della verifica, richiesta a questa Corte, dell’avvenuto travisamento del contenuto dell’atto impugnato da parte del giudice a quo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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