Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29135 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23119-2009 proposto da:

R.S.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 229, presso lo studio

dell’avvocato BONFIGLIO RAFFAELE, che la rappresenta e difende,

giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/64/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRIZSCIA dell’1.7.08,

depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Raffaele Bonfiglio che si riporta

alla memoria.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La dott.ssa commercialista R.S.B. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha negato i diritto della contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione affermando che la contribuente non aveva assolto all’onere di produrre in giudizio i quadri RE dei Modelli Unici relativi alle annualità in contestazione, necessari, secondo la sentenza gravata, per avere piena contezza degli elementi di organizzazione utilizzati dalla professionista nella sua attività e, quindi, per poter valutare in concreto il contributo offerto da tali elementi alla produzione del reddito professionale.

Nel ricorso – premesso che in sede di merito l’Agenzia delle Entrate non aveva mai contestato l’allegazione di fatto della contribuente relativa all’individuazione dei beni strumentali utilizzati a supporto della sua attività professionale (due computer, una stampante, mobili per ufficio e un’autovettura) – si propone un solo motivo, articolato tuttavia in due distinte censure: con la prima censura si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo come la documentazione versata in atti dalla contribuente fosse pienamente sufficiente per ricostruire gli elementi di organizzazione utilizzati dalla professionista nella sua attività; con la seconda censura si denuncia la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa non considerando che l’Ufficio non aveva mai contestato le allegazioni svolte dalla contribuente in ordine all’individuazione dei beni strumentali utilizzati a supporto della propria attività professionale.

Entrambe le censure in cui si articola il motivo di ricorso devono giudicarsi inammissibili a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, 17.9.08).

La prima censura, relativa al vizio di motivazione, è inammissibile perchè non corredata da alcun momento di sintesi, che, come insegna la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere esposto in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata e circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, (per tutte, SSUU 20603/2007). Deve altresì rilevarsi che la censura di vizio di motivazione risulta inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto delle produzioni documentali che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere soddisfatto l’onere probatorio sulla stessa gravante.

La seconda censura, relativa al vizio di violazione di legge (falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.) non è corredato da alcun quesito di diritto.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni e le conclusioni esposte nella relazione, non inficiate dagli argomenti spesi nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che pertanto il ricorso va rigettato per l’inammissibilità dei relativi motivi, senza regolazione di spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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