Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29135 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1431/2019 proposto da:

M.S.M., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour

139, presso l’avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende

per procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2446/2018 della CORTE D’APPELLO di Napoli,

depositata il 25/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Dott. Roberto Bellè.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da M.S.M. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale;

M.S.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria;

il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con il primo motivo il ricorrente afferma l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’avere la Corte territoriale, rispetto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), omesso di indicare, nell’escludere i presupposti di cui alla citata norma, qualsivoglia fonte o report a fronte di numerose indicazioni in tal senso riportate dall’appellante in atti del giudizio di secondo grado;

il motivo va disatteso, in quanto il riferimento alle generiche informazioni contenute in fonti alternative non integra i requisiti di specificità giuridicamente propri della censura di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

il secondo motivo afferma invece, sempre a proposito della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la violazione e falsa applicazione della medesima norma, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e art. 5, per avere la Corte omesso di attivare i propri poteri istruttori, errando altresì nel richiedere un nesso causale tra la vicenda rappresentata al fine della tutela propria dei c.d. rifugiati, con i presupposti del tutto diversi che sorreggono la domanda di protezione sussidiaria;

il motivo è fondato;

esso coglie nel segno nella parte in cui censura il mal governo da parte del giudice dei poteri e delle riconnesse modalità motivazionali rispetto alle condizioni proprie della tutela di cui all’art. 14, lett. c) cit. e notoriamente consistenti nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

questa Corte ha infatti già ritenuto che “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto” (Cass. 26 aprile 1019, n. 11312, poi conformi: Cass. 17 maggio 2019, n. 13449; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897 e Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

nella sentenza non è riportato alcun dato concreto nè alcuna fonte idonea a suffragare l’affermazione secondo cui la situazione di violenza, pur sussistente in Bangladesh neppure indirettamente interesserebbe il ricorrente perchè proveniente da un piccolo villaggio;

è poi altrettanto vero che la valutazione di cui all’art. 14, lett. c), ha natura oggettiva e si riferisce alle condizioni del paese o della zona di provenienza e quindi non ha rilievo decisivo la maggiore o minore credibilità del racconto posta dall’istante a giustificazione della propria fuga, sicchè ha errato la Corte territoriale nel farvi riferimento in relazione alla tutela sussidiaria in esame;

dunque, la sentenza impugnata va cassata affinchè il giudice del rinvio proceda ritualmente alle verifiche necessarie rispetto alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 14, lett. c);

resta a questo punto assorbito il terzo motivo, destinato alla protezione umanitaria, in quanto i relativi eventuali presupposti non potranno che esser apprezzati ex novo sulla base degli elementi istruttori che si rendano complessivamente disponibili, per l’apprezzamento delle complessive condizioni coinvolgenti la persona del ricorrente, sulla base delle indagini da svolgere rispetto al profilo accolto;

in definitiva la sentenza va cassata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche rispetto alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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