Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29134 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14/4 – scala

A, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESSAGNO MARIA PAOLA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

METALLICA ARTIGIANA DI CINTI MAURO e C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/03/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di GENOVA del 19.5.08, depositata il 05/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gabriele Pafundi che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

RAFFAELE che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Il Comune di Genova ricorre contro la società Metallica Artigiana snc per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha confermato la decisione di primo grado di annullamento di un avviso di accertamento TARSU 2004.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che il tributo preteso non fosse dovuto in quanto nell’area tassata venivano prodotti “scarti di lavorazione venduti e fatturati, nonchè rifiuti speciali oggetto di altre fatture, a dimostrazione che gli stessi sono stati smaltiti in proprio attraverso ditte abilitale” (pag. 5 della sentenza).

Il ricorso del Comune si fonda su quattro motivi.

Col primo mezzo si denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), lamentandosi l’inidoneità della motivazione a spiegare il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Il motivo è inammissibile, non essendo corredato da alcun momento di sintesi. Nella formulazione del motivo, infatti, la ricorrente non ha assolto all’onere di offrire – come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Tale indicazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve emergere da un momento di sintesi esposto in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Si veda, per una efficace sintesi dei principi elaborati in proposito da questa Corte, l’ordinanza 27680/2009.

Col secondo mezzo si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nel vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 2, lett. B) (art. 360 c.p.c., n. 3), per aver ritenuto sufficiente, al fine di escludere l’obbligazione tributaria della contribuente, “la semplice volontà dell’azienda di smaltire in proprio i rifiuti prodotti” (pag. 5, secondo capo, del ricorso). Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza, la quale ha annullato ravviso di accertamento per aver ritenuto provato (con un giudizio di fatto basato sulle fatture prodotte dalla contribuente e non censurabile se non con i mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) l’effettivo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti nell’area tassata (vedi lo stralcio di sentenza già sopra trascritto: “dimostrazione che gli stessi sono stati smaltiti in proprio attraverso ditte abilitate”) e non solo la volontà della contribuente di procedere a detto smaltimento.

Col terzo mezzo si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per aver omesso di valutare il tipo di rifiuto prodotto dalla contribuente, pur essendo stata tale questione dedotta nell’atto di appello. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato puntualmente, nei suoi esatti termini (occorrendo mediante trascrizione), la doglianza svolta nell’atto di appello sulla quale la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di pronunciarsi (Cass. 2485/05, Cass. 6361/07).

Col quarto mezzo si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nel vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 e art. 7, comma 2, lett. B) (art. 360 c.p.c., n. 3) – sotto altro profilo rispetto a quello oggetto del secondo mezzo di ricorso – per non aver valutato l’assimilabilità dei rifiuti prodotti dalla contribuente ai rifiuti urbani; il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “se vi è stata violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 e art. 7, comma 2, nonchè del vigente civico regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (CC 80/2000) – ne non aver valutato la sentenza impugnata l’assimilabilità dei rifiuti prodotti dall’impresa appellata ai rifiuti urbani”. Il motivo è inammissibile, perchè il quesito di diritto che lo conclude non risulta conforme al paradigma fissato, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.. Al riguardo si osserva che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e deve quindi porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 28054 del 2008, cit.;

n. 26020 del 2008; n. 18759 del 2008; n. 3519 del 2008; n. 7197 del 2009). I principi espressi dalle Sezioni Unite sono poi stati ulteriormente dettagliati dalla Terza Sezione con la precisazione che è inammissibile il motivo di impugnazione in cui il quesito di diritto non indichi le due opzioni interpretative alternative, quella adottata nel provvedimento impugnato e quella proposta dal ricorrente (vedi la sentenze n. 24339/08: “il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile”; nello stesso senso, Ord. 4044/09). Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, in quanto il quesito formulato a conclusione del ricorso non investe la Corte della richiesta di indicare, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 e art. 7, comma 2, quale sia l’interpretazione corretta tra due ipotesi alternative (quella adottata nella sentenza impugnata e quella, diversa, che il ricorrente assume essere esatta), ma – impingendo inammissibilmente nel merito – sottopone alla stessa una questione di fatto (l’assimilabilità dei rifiuti prodotti dall’impresa appellata ai rifiuti urbani) di cui si lamenta la mancata valutazione nella sentenza gravata.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso”;

che la contribuente non si è costituita;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va rigettato, senza regolazione di spese, in mancanza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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