Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29134 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 36499 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

M.R., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avvocato Michele Imperio (C.F.: MPR MHL 55C20 L0490);

– ricorrente –

nei confronti di:

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura Ma.Gi., in rappresentanza di

SESTINO SECURITISATION S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’avvocato Giovanna Sebastio (C.F.: SBS GNN 68L50 H501N);

ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante

per procura B.G., in rappresentanza di CASTELLO FINANCE

S.r.l., (C.F.: non indicato) rappresentato e difeso dall’avvocato

Paolo Miraglia (C.F.: MRG PLA 44H03 F284D);

– controricorrenti –

nonchè

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC. COOP. A R.L. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce –

Sezione distaccata di Taranto n. 220/2018, depositata in data 28

maggio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 novembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’ambito di un processo di espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti da Mediocredito del Sud S.p.A. (cui, nel corso della procedura è subentrata Castello Finance S.r.l., rappresentata da Italfondiario S.p.A.), e nel quale hanno proposto intervento la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. coop. a r.l. e il Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al quale in corso di giudizio è subentrata Sestino Securitisation S.r.l. (anch’essa rappresentata da Italfondiario S.p.A.), M.R. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l’appello del M., in quanto tardivo.

Ricorre il M., sulla base di un unico motivo.

Resiste con due distinti controricorso Italfondiario S.p.A., quale procuratore di Sestino Securitisation S.r.l. e di Castello Finance S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra banca intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato (previa verifica del perfezionamento della sua notifica).

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Sia il ricorrente che la società controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 58, degli artt. 327,615 e 616 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente deduce che, poichè aveva proposto l’opposizione prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che aveva dimezzato il termine di cui all’art. 327 c.p.c., nella specie l’appello, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, poteva essere proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Il ricorso è manifestamente fondato.

E’ pacifico che l’opposizione è stata proposta dal M. con ricorso al giudice dell’esecuzione anteriormente al luglio 2009 (se ne dà atto nella stessa decisione impugnata, in quanto è espressamente chiarito dalla corte di appello che la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione è stata definita in data 26 maggio 2009 e quindi prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009).

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, “l’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635234 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5608 del 07/03/2017, Rv. 643389 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9352 del 12/04/2017, Rv. 644000 – 01).

Nella specie il termine cd. lungo per impugnare la sentenza di primo grado era dunque di un anno. Essendo stata pubblicata detta sentenza di primo grado in data 23 luglio 2014 ed essendo stato notificato l’atto di appello in data 10 marzo 2015 (come precisato nella stessa sentenza impugnata, a pag. 6), il termine di cui all’art. 327 c.p.c., era stato certamente rispettato.

Il gravame non avrebbe quindi dovuto essere dichiarato inammissibile ma deciso nel merito, al che dovrà provvedersi in sede di rinvio.

2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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