Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29134 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 16866-2011 proposto da:

F.V.R., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE

GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MELILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 2046/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BARI, depositata il 29/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RITENUTO

che:

1. F.C.P. con separati ricorsi, presentati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia il 14 maggio 1983, si opponeva ad avvisi di accertamento IRPEF ed ILOR per gli anni dal 1975 al 1979.

Con successivo ricorso del 7 febbraio 1989 il medesimo F.C.P. si opponeva alla cartella di pagamento esattoriale dell’importo di Lire 56.557.000 rinveniente dalla liquidazione della dichiarazione integrativa di condono ex L. n. 516 del 1982.

Il contribuente esponeva che alla luce della sentenza n. 175 del 1986 della Corte costituzionale gli avvisi di accertamento relativi agli anni 75 – 79 notificatigli il 24 dicembre 1981 e definiti con la dichiarazione integrativa di condono erano da ritenersi illegittimi, così come illegittima era la dichiarazione integrativa presentata e la conseguente iscrizione a ruolo.

2. Si costituiva l’ufficio, esponendo che per l’anno 1975 aveva provveduto a liquidare in via definitiva le imposte a seguito della domanda integrativa con definizione automatica, mentre per le restanti annualità dal 1976 al 1979, confermava la legittimità delle somme iscritte a ruolo in quanto rinvenienti dalla dichiarazione di condono presentata dal contribuente e tenuto conto che la stessa aveva determinato l’irreversibile acquiescenza del contribuente alla pretesa tributaria contenuta negli avvisi di accertamento.

3. La Commissione Tributaria di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all’anno 1975 e, in parziale accoglimento del ricorso dichiarava valida la domanda di condono per gli anni dal 1977 al 1979, disponendo la rettifica dell’iscrizione delle imposte iscritte a ruolo sulla base dei criteri stabiliti dalla L. n. 516 del 1982, art. 19.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ufficio imposte dirette di Foggia alla Commissione Tributaria di secondo grado la quale con decisione del 17 giugno 1993 rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado.

5. Avverso tale decisione l’ufficio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Centrale la quale, con sentenza del 10 dicembre 2010, accoglieva il ricorso.

La Commissione Tributaria Centrale evidenziava che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 516 del 1982, art. 16, non comportava l’invalidità degli avvisi di accertamento notificati dopo l’entrata in vigore del citato decreto, così come non comportava l’invalidità dell’iscrizione e delle cartelle formate e notificate sulla base della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.

6. Il collegio, inoltre, rilevava che a fronte degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1976 al 1979 il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa di condono automatico ex L. n. 516 del 1982, ex art. 16, sulla base dei dati contenuti negli avvisi di accertamento e, pertanto, considerata la scelta fiscale liberamente operata dal contribuente mediante l’espressa richiesta di applicazione del condono sulla base dei dati comunicati con gli avvisi di accertamento, le decisioni della commissione di primo e secondo grado non erano in linea con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, secondo cui deve ritenersi legittima la pretesa fatta valere dall’amministrazione nel liquidare le imposte sulla base degli accertamenti delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, che ad essi facciano riferimento, tenuto conto dell’irretrattabilità di quest’ultima così come disposto dalla L. n. 516 del 1982, art. 32, nonchè dell’impossibilità di far valere con l’impugnazione del ruolo, vizi inficianti atti presupposti ove questi ultimi come nel caso risultano essere stati portati a conoscenza del contribuente per essere stati notificati e, quindi, per aver potuto il contribuente valutare l’opportunità di coltivare l’impugnazione ovvero alternativamente di utilizzare la procedura di condono.

F.V.R., in qualità di erede di F.C.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Bari sulla base di un motivo di ricorso

L’Agenzia delle Entrate di Foggia ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale chiedeva l’applicazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto del D.L. n. 429 del 1982, ex artt. 16 e 32, in relazione alla sentenza n. 175 del 1986 della Corte Costituzionale, in ordine all’inefficacia e nullità degli avvisi di accertamento notificati dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto legge e alla contestabilità della dichiarazione integrativa di condono in presenza di errore materiale o violazione delle norme di cui agli articoli precedenti; l’omessa valutazione degli effetti dell’illegittimità degli avvisi e l’omesso contraddittorio e l’insufficiente motivazione su un punto determinante della controversia.

1.1 Il ricorrente evidenzia l’erroneità dell’impostazione della Commissione Tributaria Centrale, in quanto l’irrevocabilità della dichiarazione integrativa sancita dall’art. 32 citato non impedisce al contribuente di contestare le definizioni intervenute sulla base delle dichiarazioni per errore materiale o per violazione delle norme di cui agli articoli precedenti. Dunque la libera scelta di adesione al condono, nel mentre concretizza l’irrevocabile manifestazione di volontà di aderire alla definizione del rapporto tributario, non ne rende immodificabili i dati indicati sulla base di un errore materiale o violazione di norme.

Nel caso di specie, dunque, ricorrerebbero tutti i presupposti e le condizioni per convertire il condono da quello di cui all’art. 16 a quello di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 19, in primo luogo perchè gli avvisi di accertamento notificati dopo l’entrata in vigore della legge sul condono sono stati regolarmente impugnati; in secondo luogo perchè il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa automatica ai sensi dell’art. 16 e ha impugnato tempestivamente il ruolo e la cartella recante l’iscrizione a ruolo delle somme liquidate sospendendo i pagamenti, sicchè il rapporto tributario non risulta esaurito.

2. Il collegio ritiene che l’eccezione di estinzione del processo del D.L. n. 40 del 2010, ex art. 3, comma 2-bis, proposta dal ricorrente con la memoria illustrativa è fondata e che l’estinzione del processo può essere rilevata anche d’ufficio da Questa Corte.

Si è già affermato, infatti, che l’accertamento dell’estinzione del processo davanti alla Commissione tributaria centrale, da questa rilevabile d’ufficio, può essere compiuto anche dalla Corte di cassazione, giacchè il D.L. citato, art. 3, comma secondo bis, lett. a), prevede che le controversie in questione “sono automaticamente definite”, con un effetto, perciò, che si matura ope legis ed è accertabile anche con provvedimento “a posteriori”. (Sez. 6 – 5, Ord. n. 13926 del 2012).

Nel caso di specie ricorrevano le condizioni previste dal D.L. n. 40 del 2010, dalla norma citata (art. 3, comma secondo bis, lett. a), in quanto in primo e secondo grado la parte ricorrente aveva visto accolte le proprie istanze, l’amministrazione risultava integralmente soccombente e la causa pendeva da più di dieci anni. Infatti il ricorso proposto dal contribuente era stato notificato il 14 maggio 1983 e successivamente iscritto a ruolo in primo grado, pertanto, la causa pendeva da più di dieci anni rispetto al 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della L. 22 maggio 2010 n. 73 di conversione del D.L. n. 40 del 2010.

Pertanto deve essere accolta l’eccezione paralizzante del ricorrente, con la conseguente dichiarazione di estinzione del processo in epoca già antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo di questo grado, che deve perciò essere dichiarato inammissibile

Le spese di lite dei gradi di merito vanno regolate secondo la integrale compensazione, in ossequio alla disciplina di legge di cui si è fatta applicazione, mentre quelle del presente grado possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per avvenuta estinzione del processo. Dispone la integrale compensazione delle spese di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA