Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29133 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22467-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/4/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 22.9.08,

depositatali 3.10.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. A.F., titolare di una stazione di distribuzione di carburanti, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IVA-IRPEF-IRAP per l’anno 1999, ritenendo che l’accertamento dell’Ufficio – fondato sulla riscontrata differenza (oltre il calo ammesso) tra il carico di olii minerali e lo scarico dei distributori – fosse smentito dalle risultanze del registro di carico e scarico degli olii minerali (esibito dal contribuente in grado di appello, a conferma del prospetto finale riepilogativo dei dati del registro stesso, già prodotto in primo grado).

Il ricorso si fonda su un solo motivo, relativo alla violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento al D.M. 13 agosto 1957, artt. 1 e 2 e all’art. 2700 c.c.; con detto motivo si censura l’affermazione della sentenza gravata secondo cui si dovrebbe attribuire valore di prova privilegiata al registro di carico e scarico degli olii minerali istituito dal D.L. n. 271 del 1957, art. 3, convertito nella L. n. 474 del 1957, ed al prospetto riepilogativo dei relativi dati, previsto dal D.M. 13 agosto 1957, art. 11, modificato dal D.M. 1 agosto 1980.

Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, essendo la stessa, in considerazione dell’ammontare dell’imposta pretesa con l’avviso di accertamento impugnato (IVA per oltre 400 milioni di lire, oltre IRPEF e IRAP), di valore superiore a Euro 20.000.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto nessuna disposizione attribuisce efficacia probatoria privilegiata alle risultanze del registro di carico e scarico degli olii minerali istituito dal D.L. n. 271 del 1957, art. 3, convertito nella L. n. 474 del 1957, ed al prospetto riepilogativo dei relativi dati, previsto dal D.M. 13 agosto 1957, art. 11, modificato dal D.M. 1 agosto 1980.

Quanto al registro, la relativa disciplina formale, dettata dal D.M. 13 agosto 1957, tende a garantire dal rischio di contraffazioni l’integrità del supporto documentale (disponendo tra l’altro, a tal fine, che il registro sia conforme alla modulistica ministeriale e venga vidimato dall’Ufficio prima della messa in uso); ma l’integrità del supporto documentale non offre alcuna garanzia di veridicità in ordine al contenuto ideologico delle annotazioni che sul medesimo vengono apposte dall’esercente. Quanto al prospetto da redigere all’atto della chiusura del registro, previsto dai commi che il D.M. 1 agosto 1980, art. 4 ha aggiunto al D.M. 13 agosto 1957, art. 11, esso costituisce un estratto dei dati del registro, che nulla aggiunge al valore probatorio dei medesimi.

In definitiva quindi, nei rapporti tra il contribuente ed il Fisco, alle annotazioni del registro di carico e scarico degli olii minerali istituito dal D.L. n. 271 del 1957, art. 3, convertito nella L. n. 474 del 1957, e al prospetto riepilogativo di tali annotazioni previsto dal D.M. 13 agosto 1957, art. 11, come modificato dal D.M. 1 agosto 1980, art. 4, non può attribuirsi altro valore che quello di dichiarazioni di parte del contribuente. Ha errato quindi la sentenza gravata nell’attribuire a tali annotazioni efficacia probatoria privilegiata, basando la propria decisione esclusivamente sulle relative risultanze.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, del relativo motivo”;

che il contribuente non si è costituito;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto in entrambi i motivi e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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