Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29133 del 18/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 35360
del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
S.J., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso
dall’avvocato Martino Benzoni (C.F.: BNZ MTN 74P17 L195U);
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro
pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: (OMISSIS));
– intimato –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma n. cronol.
20465/2019, del 15 ottobre 2019, emesso nel procedimento iscritto al
n. 52631/2018 R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Ignazio
Patrone, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di
Trieste;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 5 novembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. S.J. ha impugnato un provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civile e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità (OMISSIS), ha disposto il suo trasferimento in Bulgaria.
Il Tribunale di Roma – Sezione dei diritti della persona e immigrazione ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Trieste.
Il S. propone istanza di regolamento di competenza, sostenendo la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’amministrazione intimata, che si è limitata a depositare un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione ad una eventuale udienza di discussione della causa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’istanza di regolamento di competenza in favore del Tribunale di Roma è infondata, sussistendo la competenza per territorio del Tribunale di Trieste.
E’ pacifico che il ricorrente S., al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento emesso da dalla cd. Unità (OMISSIS), si trovava ospite di una struttura di accoglienza governativa sita in (OMISSIS).
La decisione del Tribunale di Roma, che ha ritenuto sussistere la competenza per territorio del Tribunale di Trieste, è dunque pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale “in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità (OMISSIS), o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14″ (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019, Rv. 656292 – 01; conf.: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11873 del 18/06/2020, Rv. 658453 01).
Il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere tale indirizzo, cui si intende dare seguito.
Va pertanto dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Trieste.
2. Il ricorso è rigettato ed è dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Trieste sulla domanda proposta.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo l’amministrazione intimata svolto effettiva attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del versamento del contributo unificato in misura doppia (per l’eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, risulti effettivamente dovuto).
PQM
La Corte:
– dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Trieste;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020