Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29133 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27849-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SCARINGI SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

NUNZIO SANTI GIUSEPPE DI PAOLA (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SARDEGNA SPA ORA EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 303/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 303/34/11 del 13 giugno 2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata da Equitalia Sardegna spa alla Scaringi spa, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis) presentata dalla società (Iva, Irpeg ed Irap 2002).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – nè l’agenzia delle entrate nè Equitalia avevano fornito adeguata prova della tempestiva notificazione della cartella in questione alla data indicata del 17 ottobre 2007, così da smentire l’affermazione della società contribuente secondo cui tale cartella le era stata semplicemente trasmessa per posta ordinaria (e non mediante plico raccomandato AR) l’8 gennaio 2008; – in assenza di tale prova, doveva pertanto ritenersi, da un lato, che il ricorso introduttivo fosse stato proposto (18 gennaio 2008) nel rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e, dall’altro, che esso fosse fondato poichè la cartella in questione non era stata comprovatamente notificata nel termine decadenziale del 31 dicembre 2007 (D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, conv. in L. n. 156 del 2005).

Resiste con controricorso la Scaringi spa; Equitalia ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale discussione.

E’ stata depositata memoria da parte della neocostituita ex lege Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, nonchè delle disposizioni in materia di notificazione degli atti giudiziari ed impositivi a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la società aveva comunicato il trasferimento della propria sede legale da (OMISSIS) (Studio Ibba), in (OMISSIS), soltanto nel 2009 (data a seguito della quale il trasferimento diveniva opponibile all’amministrazione finanziaria); e che la cartella in questione era stata validamente notificata, una prima volta, presso lo studio Ibba di Oristano (dove era stata regolarmente ricevuta da un’impiegata), e comunque, una seconda volta (contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale), in Misterbianco, il 17 ottobre 2007. Da ciò derivava la tardività del ricorso, perchè introdotto soltanto il 18 gennaio 2008.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Per non avere la commissione tributaria regionale adeguatamente esplicitato le ragioni per cui, a fronte di eccezione di tardività del ricorso, la prova della notificazione della cartella dovesse gravare sul concessionario ovvero sull’ente impositore, e non sulla stessa società contribuente che si era limitata ad apoditticamente affermare di aver rinvenuto la cartella nella cassetta postale soltanto l’8 gennaio 2008.

p. 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la connessione delle questioni poste, sono infondati.

Risulta infatti che la commissione tributaria regionale abbia fatto buon governo, dandone congruamente conto, dei principi in materia di domicilio fiscale e notificazione degli atti impositivi e delle cartelle.

In base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, commi 2 e 3: “L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nell’art. 36, comma 2. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.

L’indirizzo interpretativo di legittimità di questa disposizione è nel senso che “la notificazione degli avvisi di accertamento tributari e degli altri atti (nella specie, un avviso di liquidazione dell’INVIM) ad una società commerciale, che abbia omesso di dare comunicazione all’ufficio delle imposte, ai sensi del secondo comma del precedente art. 36, della variazione dell’indirizzo della sede legale o amministrativa – variazione che ha effetto solo dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della relativa comunicazione – è validamente eseguita presso l’unica sede conosciuta, nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale dei redditi”(Cass. 342/06).

Nella concretezza della fattispecie, il giudice di merito ha appurato che la Scaringi spa, pur avendo specificamente comunicato all’amministrazione finanziaria il trasferimento della sede legale dalla Sardegna alla Sicilia soltanto nel 2009, aveva tuttavia indicato in Misterbianco il proprio domicilio fiscale già con la dichiarazione annuale 2006 per il 2005, presentata il 20 ottobre 2006 (così come prodotta in giudizio dalla contribuente).

Nel momento in cui doveva essere notificata la cartella qui dedotta, l’amministrazione finanziaria era stata quindi già efficacemente notiziata del trasferimento di sede e domicilio fiscale sulla base dell'”ultima dichiarazione annuale” presentata. Con la conseguenza che, come osservato dal giudice di merito, la cartella in questione andava notificata in Misterbianco, e non in Oristano; luogo dal quale la sede sociale era stata trasferita fin dal gennaio 2006.

Su tale premessa – ed a nulla rilevando che la prima notifica in Oristano fosse stata ritirata da un addetto dello studio professionale presso il quale la società non aveva più la propria sede – si trattava di verificare se la cartella fosse stata successivamente notificata, appunto, presso la nuova sede legale di (OMISSIS).

Sennonchè, è ancora il giudice di merito ad aver fattualmente appurato che quest’ultima notifica – asseritamente compiuta a mezzo posta raccomandata il 17 ottobre 2007 – non risultava in realtà debitamente provata ad onere del concessionario che l’aveva eseguita, ovvero dell’ente impositore che di essa intendeva avvalersi.

Sul punto, ha osservato la commissione tributaria regionale: “il concessionario, pur assumendo la spedizione mediante raccomandata rr, non ha prodotto la relativa certificazione, per cui sono tamquam non essent gli atti dallo stesso prodotti: l’attestazione delle poste italiane spa sull’asserito recapito del plico il 17 ottobre 2007; l’elenco riepilogativo delle raccomandate del concessionario medesimo”.

Questa valutazione correttamente si fonda su un duplice principio di ordine strettamente giuridico, secondo cui: a. la prova del perfezionamento della notificazione della cartella in data certa grava sull’agente per la riscossione; al quale, del resto, è ex lege fatto onere (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26) di conservare “per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”; b. la prova in questione deve essere fornita mediante relata ovvero avviso di ricevimento (appunto, a seconda della procedura seguita), non ammettendosi equipollenti: (Cass. 23213/14 ed altre) “In tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (…)”; sempre fatta salva la sanatoria generale per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., però qui non realizzatosi.

Nè può l’amministrazione finanziaria far valere il principio secondo cui grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria da lui intrapresa, posto che tale regola presuppone che l’atto, contro cui l’opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa; dovendosi altrimenti escludere che sia positivamente identificabile l’esatto dies a quo per il decorso del termine decadenziale di impugnazione.

Non era dunque onere della società contribuente, una volta da quest’ultima eccepita la mancata notificazione della cartella, fornire la dimostrazione che quest’ultima le era stata recapitata in casella postale soltanto nel gennaio 2008; dovendo invece essere l’ente impositore, ovvero l’agente per la riscossione, a fornire la prova – mediante relata o avviso di ricevimento – della data certa di avvenuta notificazione.

In assenza di ciò, condivisibile deve ritenersi la decisione del giudice di merito secondo il quale tale mancata prova doveva indurre a ritenere – al contempo – sia la tempestività del ricorso in opposizione al D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, sia l’avvenuta decadenza dall’azione di riscossione, non risultando che la cartella fosse stata notificata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2007, ex D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, conv. in L. n. 156 del 2005.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna dell’agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– pone le spese del presente giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in euro diecimila, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA