Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29132 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1477 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

T.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Luigi Rotondi (C.F.: RTN LGU 42A05 E249W);

– ricorrente –

B.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Luigi Guarino (C.F.: GRN LGU 61H09 A265U);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n.

2611/2018, pubblicata in data 1 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 novembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento notificatogli da B.L..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Guardia Sanframondi.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il T., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il B..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 1 giugno 2018.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2012. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 1 dicembre 2018.

Il ricorso risulta notificato in data 28 dicembre 2018 (con richiesta di notificazione in pari data).

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dette spese vanno distratte in favore del difensore del controricorrente, avvocato Luigi Guarino, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato Luigi Guarino.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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